Rateazione del debito iscritto a ruolo

Quando il contribuente-debitore si trova in una situazione economica critica o quantomeno difficoltosa per vari motivi (es. carenza temporanea di liquidità o reddito precario), ha la possibilità di chiedere all’agente della riscossione il pagamento dilazionato del suo debito iscritto a ruolo.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, in collaborazione con Equitalia S.p.A., ha redatto un’apposita guida che spiega in maniera semplice e dettagliata la procedura che deve seguire il contribuente impossibilitato a pagare in un’unica soluzione la somma indicata nella cartella di pagamento relativa al suo debito. La guida è anche pubblicata sul nostro sito, tra le pubblicazioni selezionate per gli associati. Continua a leggere

Cartella non pagata: procedure esecutive

Quando la pretesa di pagamento contenuta nella cartella esattoriale è legittima e non ci sono validi motivi per contestare vizi formali della cartella o la tardività della sua notifica, non resta altro che pagarla.
Se il debito non è di importo eccessivamente elevato e si ha a disposizione la liquidità necessaria per estinguerlo, è opportuno effettuare il pagamento nei 60 giorni di tempo che partono dal momento in cui si riceve la cartella, superati i quali, verranno addebitati anche altri costi: dagli ulteriori interessi di mora ai compensi di riscossione aggiuntivi fino alle spese per le eventuali procedure esecutive che si siano rese necessarie.
Se la somma dovuta risulta particolarmente elevata, conviene inoltrare richiesta di rateizzazione (ne parleremo prossimamente).
In ogni caso, scaduti i 60 giorni senza che sia stato effettuato il pagamento, l’agente della riscossione è libero di procedere alla riscossione coattiva di quanto dovuto.

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Cartelle: non tutte sono da pagare

Chi riceve una cartella esattoriale, per prima cosa deve verificare se ha in precedenza ricevuto notifica del verbale di accertamento (ossia la multa) cui essa è riferita oppure dell’ordinanza del Prefetto che ha rigettato il ricorso e ingiunto il pagamento della multa.

Se così non fosse, tali provvedimenti non possono costituire validi titoli esecutivi, quindi si potrà richiedere l’annullamento della cartella.
A tal proposito è opportuno rivolgersi all’ente creditore indicato nella cartella chiedendo di esibire l’originale della c.d. “relata di notifica” che nella maggior parte dei casi è costituita dalla cartolina di ritorno della raccomandata a/r firmata dal ricevente. Attenzione però: il fatto di non aver firmato personalmente tale ricevuta non significa automaticamente che la notifica non sia avvenuta correttamente dal punto di vista legale. Bisogna, infatti, controllare che la raccomandata non risulti consegnata a soggetti terzi (es. congiunti, conviventi, portinai, ecc.) e che la notifica non si consideri comunque avvenuta per compiuta giacenza.

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Cartella sbagliata? C’è l’autotutela

Quando si riceve la notifica di una cartella esattoriale, è consigliabile leggerla attentamente e verificare se sussistono i presupposti per poterla contestare.
Da un’attenta lettura della cartella, infatti, può capitare di trovare qualche errore, se non addirittura un vero e proprio motivo di illegittimità.
I rimedi possono essere diversi a seconda del tipo di “vizio” riscontrato: autotutela, ricorso in opposizione a sanzione amministrativa, citazione/ricorso in opposizione all’esecuzione, citazione/ricorso in opposizione agli atti esecutivi.
Nei primi due casi è possibile difendersi da soli, negli altri due, invece, è opportuno farsi assistere da un legale.

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Cos’è la cartella esattoriale

Visto il successo riscosso dai nostri due articoli dedicati alle multe (Quando fare ricorso Come fare ricorso) abbiamo deciso di fare un’iniziativa speciale dedicata alle multe e alle cartelle esattoriali. Si chiama SOS multe e cartelle ed è un corso di autotutela che permetterà a tutti di capire questa complicata materia e vi spiegherà come difendervi da soli senza necessità di rivolgersi al giudice.

Visto che abbiamo già trattato di multe, parliamo ora di cartelle esattoriali.

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Multe: come fare ricorso

A proposito di multe: dove eravamo rimasti?
Ai due modi alternativi per impugnarle: ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto.
Il termine, lo abbiamo detto, è per entrambi di 60 giorni dalla consegna/notifica del verbale di accertamento.
È importante premettere che quando l’agente accertatore rileva l’infrazione in assenza del trasgressore (il caso tipico è il parcheggio in divieto di sosta), in genere lascia sul parabrezza dell’auto un foglietto contenente alcuni elementi, tra cui l’indicazione della norma violata e la relativa sanzione. Tuttavia, tale foglietto costituisce un semplice “preavviso di contravvenzione” che non può essere impugnato: per fare ricorso bisognerà aspettare la notifica del verbale vero e proprio.

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Multe: quando fare ricorso

Più si viaggia, più alto è il rischio di essere multati.
Tra limiti di velocità, divieti di sosta, strisce blu, zone a traffico limitato (c.d. Ztl), sensi unici, lavaggio strade e chi più ne ha più ne metta, non è poi così raro commettere qualche infrazione con conseguente sanzione amministrativa.
Tuttavia, in alcuni casi può valere la pena impugnare il verbale di accertamento, soprattutto quando la multa risulta facilmente contestabile in quanto ingiusta o comunque illegittima.
Il termine per decidere se pagare o fare ricorso è piuttosto breve: 60 giorni dalla consegna del verbale  (in caso di contestazione immediata) oppure, nei casi eccezionali previsti dall’art. 201, comma 1 bis, del codice della strada, dalla sua notifica.

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