Sollecito di pagamento Equitalia: come contestarlo

Dopo la raffica di preavvisi di fermo che ha rovinato le ferie d’agosto a molti contribuenti, in autunno Equitalia ha notificato (e sta ancora notificando in questi giorni) numerosissimi solleciti di pagamento, soprattutto relativi a cartelle “di modico valore”, cioè di valore inferiore ai mille euro.

Il sollecito di pagamento, di norma, è un atto successivo alla notifica delle cartelle esattoriali ed è previsto solo per debiti che non superano i 10.000 euro.

Il contribuente che, a suo tempo, non ha pagato la cartella ricevuta (e non l’ha neppure impugnata o contestata), prima che vengano avviate azioni esecutive nei suoi confronti, deve ricevere un sollecito di pagamento, che funge da promemoria del debito. Continua a leggere

Cartelle: non tutte sono da pagare

Chi riceve una cartella esattoriale, per prima cosa deve verificare se ha in precedenza ricevuto notifica del verbale di accertamento (ossia la multa) cui essa è riferita oppure dell’ordinanza del Prefetto che ha rigettato il ricorso e ingiunto il pagamento della multa.

Se così non fosse, tali provvedimenti non possono costituire validi titoli esecutivi, quindi si potrà richiedere l’annullamento della cartella.
A tal proposito è opportuno rivolgersi all’ente creditore indicato nella cartella chiedendo di esibire l’originale della c.d. “relata di notifica” che nella maggior parte dei casi è costituita dalla cartolina di ritorno della raccomandata a/r firmata dal ricevente. Attenzione però: il fatto di non aver firmato personalmente tale ricevuta non significa automaticamente che la notifica non sia avvenuta correttamente dal punto di vista legale. Bisogna, infatti, controllare che la raccomandata non risulti consegnata a soggetti terzi (es. congiunti, conviventi, portinai, ecc.) e che la notifica non si consideri comunque avvenuta per compiuta giacenza.

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