Cartelle: non tutte sono da pagare

Chi riceve una cartella esattoriale, per prima cosa deve verificare se ha in precedenza ricevuto notifica del verbale di accertamento (ossia la multa) cui essa è riferita oppure dell’ordinanza del Prefetto che ha rigettato il ricorso e ingiunto il pagamento della multa.

Se così non fosse, tali provvedimenti non possono costituire validi titoli esecutivi, quindi si potrà richiedere l’annullamento della cartella.
A tal proposito è opportuno rivolgersi all’ente creditore indicato nella cartella chiedendo di esibire l’originale della c.d. “relata di notifica” che nella maggior parte dei casi è costituita dalla cartolina di ritorno della raccomandata a/r firmata dal ricevente. Attenzione però: il fatto di non aver firmato personalmente tale ricevuta non significa automaticamente che la notifica non sia avvenuta correttamente dal punto di vista legale. Bisogna, infatti, controllare che la raccomandata non risulti consegnata a soggetti terzi (es. congiunti, conviventi, portinai, ecc.) e che la notifica non si consideri comunque avvenuta per compiuta giacenza.

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Multe: quando fare ricorso

Più si viaggia, più alto è il rischio di essere multati.
Tra limiti di velocità, divieti di sosta, strisce blu, zone a traffico limitato (c.d. Ztl), sensi unici, lavaggio strade e chi più ne ha più ne metta, non è poi così raro commettere qualche infrazione con conseguente sanzione amministrativa.
Tuttavia, in alcuni casi può valere la pena impugnare il verbale di accertamento, soprattutto quando la multa risulta facilmente contestabile in quanto ingiusta o comunque illegittima.
Il termine per decidere se pagare o fare ricorso è piuttosto breve: 60 giorni dalla consegna del verbale  (in caso di contestazione immediata) oppure, nei casi eccezionali previsti dall’art. 201, comma 1 bis, del codice della strada, dalla sua notifica.

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