Conti correnti: le regole da rispettare

Il prodotto bancario “di base” e più diffuso tra la collettività è sicuramente il conto correnteappartiene, infatti, alla quotidianità delle famiglie e delle imprese, in quanto servizio destinato alla gestione della liquidità con un profilo di rischio pressoché nullo.

Una buona percentuale di ricorsi che vengono presentati all’Arbitro Bancario Finanziario riguarda proprio i rapporti di conto corrente (nel 2010 sono stati il 21,6%).
Ecco le questioni maggiormente affrontate dall’ABF nel suo primo anno di attività e i principi stabiliti dai tre Collegi aditi.

Forma dei contratti bancari
La forma scritta è prevista a tutela e protezione del contraente debole, ovvero del cliente. Solo lui, infatti, potrà invocare la nullità del contratto per mancanza di forma scritta. Qualora poi non sia più disponibile il documento contrattuale a suo tempo stipulato, la banca non potrà opporre al cliente le condizioni generali all’epoca concordate.
Quanto all’esercizio del diritto di recesso dal rapporto, invece, non sono necessarie particolari formalità. L’importante è che sia stato inequivocabilmente espresso dal cliente.

Obblighi di trasparenza Continua a leggere

Estratti conto e fogli informativi più semplici

È stato firmato ieri, al convegno “Dimensione Cliente”, il protocollo di intesa tra l’ABI e quindici associazioni dei consumatori, tra cui La Casa del Consumatore, per la semplificazione dei fogli informativi e dei documenti di sintesi periodici relativi ai conti correnti bancari.

L’accordo si inserisce nel più ampio percorso di collaborazione intrapreso dall’associazione bancaria con i rappresentanti dei consumatori all’insegna della “Trasparenza semplice”.
Il primo passo sarà quello di rendere più chiare e comprensibili le informazioni.
Quindi fogli informativi ridotti nelle dimensioni, ma ampliati nei contenuti (es. comparazione tra i costi del fido e dello sconfinamento, dettaglio delle commissioni applicate nei due casi con le relative tabelle di confronto) per consentire ai clienti una più immediata comparabilità tra le offerte presenti sul mercato. Anche la forma dovrà essere più semplice: è prevista pure l’introduzione di un glossario per tradurre le espressioni tecniche in un linguaggio più corrente e fruibile.
Per quanto riguarda i documenti di sintesi periodici (DDS), la proposta comune è quella di limitarne l’invio ai soli casi in cui le condizioni subiscano modifiche e variazioni. In questo modo si consentirà ai clienti di conoscere tali novità, evitando inutili ripetizioni e comunicazioni ridondanti. Continua a leggere