Scopri come difenderti dalle vendite “a sorpresa”

Hai ricevuto una telefonata inaspettata? Ti hanno comunicato che hai vinto un premio e devi passare a ritirarlo?

Attenzione perché questa potrebbe essere una delle tecniche per costringerti a un acquisto “a sorpresa”.

In pratica il consumatore viene invitato a presentarsi in un locale, molto spesso aperto per pochi mesi per poi chiudere e sparire, per ritirare un premio. Una volta arrivato nel locale il consumatore viene inconsapevolmente indotto da abili venditori all’acquisto di beni che non avrebbe desiderato ma che sul momento, pressato dal venditore e quasi costretto a comprare con la promessa di occasioni, sconti o vincite imperdibili che scadono il giorno stesso, alla fine si fa convincere all’acquisto senza quasi accorgersene.

Come riconoscere le vendite “a sorpresa”? Continua a leggere



Il Decalogo del diritto di recesso dei consumatori

Hai comprato online o fuori dai locali commerciali del venditore (ad es. a casa, al telefono, ecc.) ma hai avuto un ripensamento sul tuo acquisto? Nessun problema, entro quattordici giorni puoi restituire il tuo acquisto esercitando il “diritto di recesso”.

Vediamo come funziona e come di esercita questo diritto, con dieci semplici regole che tutti i consumatori e venditori dovrebbero conoscere. Continua a leggere



Acquisti online: verificare i venditori e recedere da acquisti sbagliati

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L’e-commerce è una realtà che cresce anche in Italia ogni giorno di più. Visto che abbiamo a che fare con un monitor invece che con il tradizionale commesso del negozio, acquistare con fiducia non è però sempre semplice. Vi diamo allora alcuni consigli per scegliere negozi virtuali affidabili e, dopo l’acquisto, per restituire l’oggetto acquistato online che, arrivato a casa, ha deluso le nostre aspettative.

Stiamo quindi parlando di opinione degli altri utenti (cd. web reputation) e diritto di recesso. Continua a leggere



Telefonia: è giusto pagare i costi di disattivazione?

Fino al 2007 le chiamavano penali: venivano applicate agli utenti che decidevano di cambiare operatore telefonico oppure di esercitare la propria facoltà di recesso dal contratto telefonico.
Poi la legge 40/2007 ha vietato l’addebito di qualunque penale o spesa che non fosse giustificata da “costi degli operatori”.
E gli operatori che hanno fatto? Hanno cominciato ad applicare i cosiddetti “costi di disattivazione”: cifre piuttosto alte addebitate nelle bollette di chiusura senza alcuna spiegazione…

L’ennesimo tentativo di aggirare la legge? Forse sì…
Ma vediamo cosa prevede la normativa “spiegata” dalle Linee guida stilate dall’Autorità Garante per le Comunicazioni e come contestare l’addebito di importi spropositati per la disattivazione del servizio o per il cambio di operatore. Continua a leggere



Truffatori di gas e luce alle Iene

Se ne sono occupate ieri sera anche le Iene. Sono i truffatori di gas e luce.

Si infilano in casa nostra spacciandosi per addetti del “servizio elettrico” o simili, si fanno mostrare una nostra bolletta (sulla quale leggono il POD, ossia il codice necessario per “migrare” da un fornitore all’altro) e ci fanno compilare una richiesta di preventivo, un modulo o come la fantasia gli suggerisce di chiamarlo. In soggezione, quasi vergognandoci che non stiamo capendo un granché di quello che ci dicono e promettono, firmiamo il modulo. Et voilà il gioco è fatto. Abbiamo cambiato fornitore senza neppure accorgercene.

Come difendersi da questi imbrogli? Possiamo tornare al vecchio fornitore o siamo condannati al cambio non desiderato, magari finendo sul mercato libero senza saperlo? Continua a leggere



Forniture elettriche: difesa dagli abusi

Un contratto di qualsiasi tipo concluso con tecniche di comunicazione a distanza è regolato nei suoi principi generali dal Codice del consumo, che prevede la possibilità di esercitare il diritto di recesso entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del contratto.

Il contratto di fornitura elettrica è regolato nello specifico dal Codice di condotta commerciale  per la vendita di energia elettrica ai clienti finali. Il Codice prevede che il venditore è tenuto ad inviare al cliente entro dieci giorni dalla conclusione del contratto (avvenuto con tecniche di comunicazione a distanza, ad esempio telefonicamente) copia integrale del contratto, una scheda riepilogativa dei corrispettivi, una nota informativa relativa al codice di condotta commerciale contenente tutti i riferimenti ed elementi identificativi dell’esercente e dell’incaricato che ha proposto e concluso il contratto.

Tutto ciò nella “normalità” dei casi. Ma che fare se, dopo una semplice telefonata di pubblicità commerciale, vi siete ritrovati serviti da un nuovo fornitore elettrico senza averlo richiesto?

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Telemarketing e vendite porta a porta: possiamo ripensarci!

 

Per i contratti stipulati telefonicamente, così come per tutti i contratti a distanza, per quelli conclusi in casa del cliente e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, vige una particolare disciplina in materia di diritto di recesso, prevista dagli artt. 64 e segg. del codice del consumo.
In questi casi, infatti, noi consumatori corriamo il rischio di essere “allettati” da particolari offerte o promozioni e di fare scelte affrettate senza renderci conto dell’effettiva convenienza e utilità dei prodotti/servizi che acquistiamo. È per questo che il legislatore ha considerato l’eventualità di avere un ripensamento ed ha previsto la possibilità di recedere da questo tipo di contratti senza alcuna penalità e senza doverne specificare le motivazioni. Continua a leggere