Vendite telefoniche: senza conferma scritta non si deve pagare nulla

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È entrata in vigore qualche giorno fa la “direttiva consumatori” attuata in Italia con il d.lgs. n.21 del 21 febbraio 2014.
Dopo aver descritto la prima grande novità introdotta con il decreto (“Diritto di recesso: da domani si allunga a 14 giorni”), ci occupiamo oggi delle altre tutele previste per i consumatori.

La seconda importantissima novità è la necessaria conferma scritta dei contratti conclusi per telefono: il contratto non vincola chi riceve telefonate promozionali, se alla telefonata non fa seguito un contratto scritto che contenga tutte le informazioni utili al consumatore in modo chiaro dettagliato e che ha effetto solo dopo esser stato accettato e firmato per iscritto, anche con firma elettronica. Continua a leggere



Diritto di recesso: da domani si allunga a 14 giorni

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Da domani maggiori tutele per il consumatore: entra infatti in vigore il d.lgs. n.21 del 21 febbraio 2014 che, in attuazione della cd. “direttiva sui diritti dei consumatori” del 2011, ha ampiamente modificato la disciplina dei contratti conclusi a distanza (online, per telefono,…) o fuori dai locali commerciali.

Sono tante le novità del nuovo decreto, di cui ci occuperemo anche in prossimi articoli. Partiamo con quella forse più importante da conoscere: si allunga il termine per recedere dai contratti, che passa da 10 giorni lavorativi a 14 giorni solari. Vediamo quali sono le regole da rispettare per recedere correttamente. Continua a leggere



Alberghi, B&B ed altre strutture

Negli ultimi decenni la categoria dei “servizi turistico-ricettivi” si è arricchita di nuove tipologie di strutture che si sono affiancate al tradizionale albergo ed hanno riscosso anche un certo successo.
La legge n. 135/2001 che ha riformato la legislazione nazionale del turismo cita quali “strutture ricettive” non soltanto i gestori di esercizi alberghieri ed i campeggi, ma anche i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali.
Tutti questi soggetti hanno una serie di obblighi specifici: per l’apertura e il trasferimento devono farsi autorizzare dal sindaco del comune dove è ubicato il loro esercizio (il rilascio di questa autorizzazione li abilita a fornire determinati servizi che vanno dalla somministrazione di alimenti e bevande alla fornitura di riviste, cartoline e francobolli, nonché l’installazione attrezzature e strutture ricreative); devono esercitare la propria attività nel rispetto delle normative urbanistiche ed igienico-sanitarie; possono dare alloggio soltanto a persone munite di un valido documento d’identità (per gli stranieri è sufficiente il passaporto o altro documento equivalente); sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello ministeriale (per le famiglie e i gruppi guidati è sufficiente la sottoscrizione rispettivamente di un componente del nucleo familiare e del capogruppo) ed a comunicare alle autorità locali di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate presso di loro.

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