Vendite telefoniche: senza conferma scritta non si deve pagare nulla

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È entrata in vigore qualche giorno fa la “direttiva consumatori” attuata in Italia con il d.lgs. n.21 del 21 febbraio 2014.
Dopo aver descritto la prima grande novità introdotta con il decreto (“Diritto di recesso: da domani si allunga a 14 giorni”), ci occupiamo oggi delle altre tutele previste per i consumatori.

La seconda importantissima novità è la necessaria conferma scritta dei contratti conclusi per telefono: il contratto non vincola chi riceve telefonate promozionali, se alla telefonata non fa seguito un contratto scritto che contenga tutte le informazioni utili al consumatore in modo chiaro dettagliato e che ha effetto solo dopo esser stato accettato e firmato per iscritto, anche con firma elettronica. Continua a leggere