Ricettività turistica: i clienti sono soddisfatti?

Le attività ricettive sono definite dal nuovo Codice del Turismo come attività dirette alla produzione di servizi per l’ospitalità nelle strutture ricettive che possono essere di quattro tipi: alberghiere, extralberghiere, all’aperto o di mero supporto.

L’attuale classificazione in base al numero di stelle non è omogenea: si riscontrano spesso parecchie differenze tra regione e regione.
A tal proposito, il Codice del Turismo ha previsto la fissazione (con decreto ministeriale) di standard qualitativi minimi dei servizi e delle dotazioni per consentire una classificazione uniforme a livello nazionale.

La ricettività italiana pare, comunque, godere di buona fama. Lo dimostra un’indagine condotta da Ipsos per il progetto Check-up Diritti: l’83% degli intervistati si ritiene soddisfatto dei servizi ricevuti dalla struttura alberghiera visitata nell’ultima vacanza.
Soltanto una minoranza (il 6% degli intervistati) lamenta alcuni aspetti insoddisfacenti della vacanza in albergo. In particolare: Continua a leggere

Eco-bio turismo: le strutture Ecolabel

Nel 2003, quando la Commissione Europea ha esteso l’applicabilità del marchio comunitario di qualità ecologica ai servizi di ricettività turistica, è nato l’Ecolabel per il turismo. Una certificazione assegnata ad alberghi, bed & breakfast, rifugi ed altre strutture ricettive che si distinguono per il loro impegno ambientale, riducendo il consumo di risorse naturali ed, in generale, gli sprechi energetici.

Per ottenere la concessione del marchio, ciascuna struttura deve soddisfare tutta una serie di criteri obbligatori, ad esempio: Continua a leggere

Alberghi, B&B ed altre strutture

Negli ultimi decenni la categoria dei “servizi turistico-ricettivi” si è arricchita di nuove tipologie di strutture che si sono affiancate al tradizionale albergo ed hanno riscosso anche un certo successo.
La legge n. 135/2001 che ha riformato la legislazione nazionale del turismo cita quali “strutture ricettive” non soltanto i gestori di esercizi alberghieri ed i campeggi, ma anche i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali.
Tutti questi soggetti hanno una serie di obblighi specifici: per l’apertura e il trasferimento devono farsi autorizzare dal sindaco del comune dove è ubicato il loro esercizio (il rilascio di questa autorizzazione li abilita a fornire determinati servizi che vanno dalla somministrazione di alimenti e bevande alla fornitura di riviste, cartoline e francobolli, nonché l’installazione attrezzature e strutture ricreative); devono esercitare la propria attività nel rispetto delle normative urbanistiche ed igienico-sanitarie; possono dare alloggio soltanto a persone munite di un valido documento d’identità (per gli stranieri è sufficiente il passaporto o altro documento equivalente); sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello ministeriale (per le famiglie e i gruppi guidati è sufficiente la sottoscrizione rispettivamente di un componente del nucleo familiare e del capogruppo) ed a comunicare alle autorità locali di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate presso di loro.

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