Clausole vessatorie: arriva l’accertamento dell’Antitrust

A fronte dei diversi e recenti interventi da parte del Governo diretti alla promozione della concorrenza si registra una peculiare attenzione alla tutela del consumatore.
In particolare, il D.l. 1/2012, all’art. 5, convertito ora in legge n. 27/2012, introduce una nuova disposizione (l’art. 37 bis) all’interno del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005) volta alla protezione del contraente debole posto dinnanzi a condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte dal professionista che, spesso, limitano le azioni ed i diritti dell’utente nei confronti della parte più forte dell’instaurando rapporto contrattuale.
La forma di protezione finora operante, ma poco utilizzata, è stata quella dell’art.  37, ovvero l’azione inibitoria.
Ma procediamo con ordine.

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Viaggi in Egitto: rinuncia con rimborso

In considerazione degli scontri tra manifestanti e forze di sicurezza registratisi in Egitto, si sconsigliano viaggi in tutto il Paese che non rivestano carattere di urgenza”.
Questo l’avviso che da giorni si legge sul sito viaggiaresicuri.it della Farnesina.
Disordini, scontri violenti, manifestazioni, rischio di atti terroristici, assembramenti politici e religiosi, orari di coprifuoco, difficoltà nelle comunicazioni telefoniche e telematiche fanno dell’Egitto una meta attualmente pericolosa per i turisti.

Che fare allora se si è già prenotato (e pagato) un viaggio proprio per questo periodo in una località egizia o del Mar Rosso? Continua a leggere



Elettrodomestici in garanzia

Le inchieste dell’Antitrust e gli impegni assunti dalle grandi catene di distribuzione.

“I tempi di riparazione sono molto lunghi”, “Non è sicuro che glielo passino in garanzia”, “Le conviene comprarne uno nuovo”… Non è raro sentirsi rispondere così da qualche commesso, quando ci si ripresenta in negozio non per acquistare un apparecchio ma per chiedere la riparazione o la sostituzione di quello che si è già acquistato e che ha presentato qualche malfunzionamento o difetto di fabbricazione. Ma che cosa prevede la legge sulla c.d. garanzia legale di conformità? Continua a leggere



Viaggi all inclusive

Diritti e doveri di chi acquista un pacchetto tutto compreso.

Sono sempre di più i consumatori che alle vacanze “componibili” e “fai da te” preferiscono acquistare tramite agenzia o tour operator pacchetti turistici già completi di tutti gli elementi principali (trasporto, alloggio, gite, visite guidate, escursioni e quant’altro).
In questi casi il consumatore (parte debole) ha poca voce in capitolo, dal momento che i servizi turistici della formula all inclusive vengono scelti e combinati in una proposta unitaria dall’organizzatore. È proprio per questo motivo che il nostro Codice del Consumo agli articoli 82 e seguenti stabilisce precisi obblighi di informazione a carico dell’organizzatore/venditore oltre ad una disciplina dettagliata e protettiva per il consumatore.

Innanzitutto è prevista una tutela informativa rigorosa: agenzia e/o tour operator devono fornire per iscritto chiare e precise informazioni in merito a servizi offerti, prezzo, eventuale necessità di passaporto o visto, obblighi sanitari, generalità e recapiti telefonici contattabili in caso di necessità.
Ancora più dettagliato deve essere il contratto che va redatto per iscritto “in termini chiari e precisi” e consegnato al consumatore in copia sottoscritta/timbrata. Spesso il contenuto obbligatorio del contratto (destinazione, durata, prezzo, itinerario, caratteristiche della struttura ricettiva, tipologia di trasporto, copertura assicurativa, ecc.) risulta sinteticamente indicato nel modulo contrattuale, ma viene meglio illustrato in opuscoli, depliant e cataloghi i quali integrano il contratto e vincolano l’organizzatore ed il venditore in relazione alle rispettive responsabilità.

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