Acquisti online: cosa fare se la merce arriva danneggiata

Avete acquistato su Internet un oggetto e vi è arrivato a casa rotto?

Con chi prendersela in questi casi? Con il venditore o con il corriere che vi ha recapitato il bene?

Per rispondere a queste domande, bisogna tenere distinte diverse situazioni:

se il danno deriva da un trasporto effettuato dal corriere in modo approssimativo, sarà sicuramente lui ad essere responsabile del danno che vi ha arrecato.

– se invece il difetto deriva dalla natura o dai vizi delle cose o del loro imballaggio o era già presente per colpa del venditore, sarà lui a risponderne.

Il corriere non è responsabile neanche nel caso in cui la perdita o il danneggiamento della merce derivi da caso fortuito o da colpa del destinatario. Continua a leggere

E-commerce: stop ai costi “nascosti” negli acquisti online

È entrata in vigore qualche giorno fa la “direttiva consumatori” attuata in Italia con il d.lgs. n.21 del 21 febbraio 2014.

Dopo aver descritto le due prime grandi novità introdotte con il decreto (“Diritto di recesso: da domani si allunga a 14 giorni” e “Vendite telefoniche: senza conferma scritta non si deve pagare nulla”), ci occupiamo oggi delle altre tutele previste per i consumatori.

La terza importante novità è l’introduzione di norme a tutela della trasparenza dei costi e delle informazioni “precontrattuali”, cioè quelle informazioni che il venditore deve necessariamente fornire al cliente (che sia consumatore) prima della stipulazione di contratti a distanza (online, per telefono,…) o fuori dai locali commerciali (per strada, a seguito di visite di venditori porta a porta,…).
Il venditore deve, infatti, informare in modo chiaro e comprensibile il compratore riguardo alle caratteristiche principali dei beni e servizi, alla sua identità e sede, al prezzo dei beni, alle modalità di pagamento e di consegna, al diritto di recesso (cioè la possibilità per il compratore di liberarsi dai vincoli del contratto). Continua a leggere