IVA sulla TIA. E’ giusto pagarla?

E’ questione dibattuta ormai da anni ma ancora la soluzione pare lontana: è giusto pagare l’Iva (del 10%) sulla Tia? E, in caso negativo, che fare per ottenere il rimborso dell’Iva indebitamente pagata?

Vale la pena di raccontarla, la storia della Tia, tipica vicenda italiana di contraddizioni e scontri tra giudici, legislatore, pubblica amministrazione, aziende e, poverini anche loro, cittadini ed utenti.
Tia è l’acronimo di tariffa di igiene ambientale. Introdotta in numerosi comuni italiani a partire dai primi anni 2000 in sostituzione della vecchia Tarsu (tassa smaltimento rifiuti solidi urbani), la Tia è dovuta per la raccolta e smaltimento dei nostri rifiuti.

Da subito suscitò perplessità il fatto che la Tia fosse gravata dell’Iva, visto il divieto di imposizione sulle tasse. La tesi dell’Agenzia delle Entrate fu però che l’applicazione dell’Iva era legittima, visto che si sarebbe trattato di una tariffa per un servizio e non di una tassa.
Di diverso avviso fu però la Corte Costituzionale che, sia pur incidentalmente, nel 2009 (con sentenza n. 238 del 24 luglio) scrisse nero su bianco che, nonostante il nome, la Tia era una tassa e non una tariffa.

Problema risolto? Macché, i comuni italiani continuarono ad applicare l’Iva alla Tia, con il supporto dell’Agenzia delle Entrate e del legislatore che, per correre ai ripari, inserì un comma nella manovra estiva 2010, definendo per legge la Tia “non tributaria”, nonostante il diverso giudizio della Consulta.
Il diavolo però, come si suol dire, fa le pentole ma non i coperchi e infatti il comma in questione, cercando di risolvere un problema, in realtà ne creò un altro, visto che per una svista il rinvio normativo fu indirizzato non alla Tia (prevista dall’art. 49 del D.Lgs. 22/1997, cd. decreto Ronchi) ma alla cd. Tia 2 (prevista dall’art. 238 del Codice dell’Ambiente, D.Lgs. 152/2006). Ebbene, visto che la Tia 2 è rimasta di fatto inattuata salvo che in rari casi, l’intervento forzato del legislatore risultò in buona sostanza inutile.

Di qui l’esigenza di una nuova interpretazione dell’Agenzia delle Entrate (con circolare n. 3/2010), che cercò di sostenere l’identità di fatto tra le due Tia, tesi però subito smentita dalla Corte dei Conti e anche dalla Cassazione che, con la sentenza n. 3756 dell’8 marzo 2012, ha confermato l’illegittimità dell’applicazione dell’Iva sulla Tia.
Ci si attendeva a questo punto un nuovo intervento del Governo, che però per il momento se ne sta alla finestra e si limita a monitorare la questione. Da gennaio 2013 il problema dovrebbe invece almeno finire, visto che dall’1 gennaio dovrebbe entrare in vigore la Tares, il nuovo tributo che, introdotto dall’art. 14 del Decreto Legge n. 201/2011, sostituirà la Tia.

Nel frattempo sono partite varie azioni di cittadini e aziende per il recupero dell’Iva, accolte già da diversi giudici di pace e commissioni tributarie.
Secondo l’orientamento oggi più accreditato, la richiesta di rimborso va indirizzata all’azienda che si occupa della raccolta rifiuti e anche il contenzioso va indirizzato a tale azienda, davanti ai giudici di pace, che hanno iniziato ad accogliere le richieste di rimborso (una delle più recenti sentenze favorevoli è stata ottenuta nell’ottobre 2012 dalla Casa del Consumatore davanti al giudice di pace di Asti).

Come districarsi dunque in questo ginepraio?
La prima cosa da fare, verificato che il proprio gestore abbia adottato la Tia e vi abbia applicato l’Iva (basta leggere attentamente la fattura), è inviargli una raccomandata A/R, chiedendo il rimborso dell’Iva indebitamente pagata. Ciò consente di interrompere il decorso della prescrizione (che per taluni è di cinque anni e per altri è di dieci anni), visto che ogni anno che passa fa diminuire l’eventuale diritto alla restituzione.

Se, come prevedibile, si riceve un rifiuto di rimborso o nessuna risposta, si può valutare, anche tenendo conto delle somme in gioco, se fare una causa davanti al giudice di pace.

3 risposte a “IVA sulla TIA. E’ giusto pagarla?

  1. È quasi tutto chiaro ma se sulla mia fattura la dicitura è Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani dunque non è TIA ne Tares che fare?

  2. Complimenti per le vostre meravigliose informazioni.
    La materia e complessa, positivamente resa difficile per scoraggiare l’utenza
    distratta da diecimila altre problematiche.
    intanto cosa importante conoscere in Italia quali sono i comuni che l’applicano

  3. con la COMPLICITA’ comunale se effettua una tassa da GABELLIERI…….. naturalmente il complesso politico comunale ben si guarda di TUTELARE i cittadini …..

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