Quando la pretesa di pagamento contenuta nella cartella esattoriale è legittima e non ci sono validi motivi per contestare vizi formali della cartella o la tardività della sua notifica, non resta altro che pagarla.
Se il debito non è di importo eccessivamente elevato e si ha a disposizione la liquidità necessaria per estinguerlo, è opportuno effettuare il pagamento nei 60 giorni di tempo che partono dal momento in cui si riceve la cartella, superati i quali, verranno addebitati anche altri costi: dagli ulteriori interessi di mora ai compensi di riscossione aggiuntivi fino alle spese per le eventuali procedure esecutive che si siano rese necessarie.
Se la somma dovuta risulta particolarmente elevata, conviene inoltrare richiesta di rateizzazione (ne parleremo prossimamente).
In ogni caso, scaduti i 60 giorni senza che sia stato effettuato il pagamento, l’agente della riscossione è libero di procedere alla riscossione coattiva di quanto dovuto.
Archivio mensile:Maggio 2010
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Come calcolare il vostro credito (p. 2)
Comunichiamo che il vademecum con le istruzioni per registrare e calcolare il vostro credito verso i Viaggi del Ventaglio è stato aggiornato. Da oggi potete trovare analizzate, oltre a Freepoints e Top 10 Gran Dominicus, anche le seguenti tipologie di contratti: Continua a leggere
Equo compenso: diffida contro i rincari
Compriamo il telefonino o il computer e paghiamo la Siae. È l’effetto del cosiddetto “equo compenso“, il sovrapprezzo per compensare i mancati introiti per gli autori dovuti alle copie per uso privato. Con una diffida abbiamo chiesto a produttori e aziende di telecomunicazioni di non aumentare i prezzi. Continua a leggere
Come calcolare il vostro credito
In tantissimi ci stanno contattando per avere chiarimenti su come registrarsi sul sito del concordato e su come fare a calcolare il loro credito. Effettivamente si tratta di un’operazione non semplice e certo la comunicazione del Commissario non è di grande aiuto. Continua a leggere
Cartelle: non tutte sono da pagare
Chi riceve una cartella esattoriale, per prima cosa deve verificare se ha in precedenza ricevuto notifica del verbale di accertamento (ossia la multa) cui essa è riferita oppure dell’ordinanza del Prefetto che ha rigettato il ricorso e ingiunto il pagamento della multa.
Se così non fosse, tali provvedimenti non possono costituire validi titoli esecutivi, quindi si potrà richiedere l’annullamento della cartella.
A tal proposito è opportuno rivolgersi all’ente creditore indicato nella cartella chiedendo di esibire l’originale della c.d. “relata di notifica” che nella maggior parte dei casi è costituita dalla cartolina di ritorno della raccomandata a/r firmata dal ricevente. Attenzione però: il fatto di non aver firmato personalmente tale ricevuta non significa automaticamente che la notifica non sia avvenuta correttamente dal punto di vista legale. Bisogna, infatti, controllare che la raccomandata non risulti consegnata a soggetti terzi (es. congiunti, conviventi, portinai, ecc.) e che la notifica non si consideri comunque avvenuta per compiuta giacenza.