Il prodotto bancario “di base” e più diffuso tra la collettività è sicuramente il conto corrente: appartiene, infatti, alla quotidianità delle famiglie e delle imprese, in quanto servizio destinato alla gestione della liquidità con un profilo di rischio pressoché nullo.
Una buona percentuale di ricorsi che vengono presentati all’Arbitro Bancario Finanziario riguarda proprio i rapporti di conto corrente (nel 2010 sono stati il 21,6%).
Ecco le questioni maggiormente affrontate dall’ABF nel suo primo anno di attività e i principi stabiliti dai tre Collegi aditi.
Forma dei contratti bancari
La forma scritta è prevista a tutela e protezione del contraente debole, ovvero del cliente. Solo lui, infatti, potrà invocare la nullità del contratto per mancanza di forma scritta. Qualora poi non sia più disponibile il documento contrattuale a suo tempo stipulato, la banca non potrà opporre al cliente le condizioni generali all’epoca concordate.
Quanto all’esercizio del diritto di recesso dal rapporto, invece, non sono necessarie particolari formalità. L’importante è che sia stato inequivocabilmente espresso dal cliente.
Obblighi di trasparenza Continua a leggere