Leggende metropolitane sulla garanzia

Sono trascorsi oltre cinque anni dall’entrata in vigore del Codice del Consumo, ciononostante le norme in esso contenute sono spesso ignorate.
Acquistando un prodotto, molto spesso capita di sentire dal negoziante raccomandazioni quali: “Tenga la scatola per X giorni, mi raccomando, altrimenti la garanzia non vale…”.
Oppure, in risposta alla richiesta di assistenza o sostituzione in garanzia: “…eh no, mi spiace, ma la garanzia su questo prodotto è diretta, deve spedire tutto al centro XY della casa-madre”.

Pertanto, riteniamo opportuno fare chiarezza per l’ennesima volta al fine di consentirvi di replicare ed ottenere la giusta tutela.

Il venditore è responsabile per 24 mesi nei confronti del consumatore indipendentemente da:
– scatole, imballaggi o altro genere di contenitore del prodotto;
– garanzie dirette o automatiche della casa-madre (leggasi “produttore”);
– accordi tra produttore e venditore;
– beni usati (tranne nei casi di limitazione contrattuale della garanzia – in ogni caso non inferiore ad UN ANNO).

Per usufruire della garanzia è necessario:
– conservare lo scontrino o altra prova del pagamento (es. estratto conto bancomat/carta di credito);
– denunciare il difetto al venditore entro due mesi dalla scoperta.

In ogni caso il consumatore ha diritto di:
– SCEGLIERE tra SOSTITUZIONE e RIPARAZIONE (salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro);
– respingere ogni richiesta di pagamento per spese accessorie (spedizioni, contributi per pezzi di ricambio, ecc…);
– farsi rilasciare dichiarazione scritta contenente TEMPI CERTI di ripristino del bene.