L’etichetta di un prodotto alimentare è un’informazione d’importanza fondamentale per il consumatore, in quanto costituisce una specie di “carta d’identità” del prodotto.
In generale, l’etichettatura dei prodotti alimentari deve rispondere a requisiti di chiarezza, (tutte le informazioni devono essere facilmente ed immediatamente comprensibili), di leggibilità (devono essere adoperati caratteri sufficientemente grandi da poter essere letti agevolmente da tutti) e di facilità di lettura (le informazioni relative a: scadenza o termini minimi di conservazione del prodotto, quantità, denominazione di vendita, titolo alcolometrico devono essere riportate nello stesso campo visivo dell’etichetta).
Inoltre per prodotti alimentari destinati alla commercializzazione in Italia, le informazioni devono essere riportate in italiano; eventuali altre lingue devono essere riportate in aggiunta e non in sostituzione della lingua italiana. Queste regole generali valgono per tutti i prodotti alimentari, compresi gli alimenti biologici, che ne hanno però alcune di specifiche.
L’agricoltura biologica identifica un particolare metodo di coltivazione che soddisfa requisiti di qualità dei prodotti, rispetto per l’ambiente e sostenibilità della produzione.
La modalità di etichettatura dei prodotti biologici si differenziano a seconda che gli ingredienti biologici nel prodotto finito siano presenti in quantità superiore al 95% (di peso del prodotto), oppure in quantità inferiore al 95% o infine che derivino da sistemi agricoli in conversione.
La prima categoria riguarda i prodotti cosiddetti interamente biologici. Per essi in etichetta devono comparire: le diciture eco bio o biologico, il logo di produzione biologica (che nei primi mesi del 2010 è cambiato dal precedente ed è raffigurato nell’immagine qui sopra), il codice identificativo dell’organismo di controllo, preceduto dalla dicitura “organismo di controllo autorizzato Mipaaf”, le prime due lettere del codice identificativo del paese (IT per l’Italia), seguite dal termine bio ed il codice identificativo della struttura di controllo.
E’ obbligatorio indicare l’origine dell’alimento, che può essere UE, non UE, oppure UE/non UE (oppure i nomi esatti dei paesi). Infine va riportato il codice dell’operatore, che viene attribuito dall’organismo di controllo. Dal prossimo 1 luglio diventerà obbligatorio esporre in etichetta sia il nuovo logo comunitario che l’indicazione dell’origine, che ad oggi sono indicazioni facoltative.
Per quanto riguarda i prodotti in cui sono presenti ingredienti biologici in quantità inferiore al 95%, essi possono utilizzare la dicitura bio/eco o biologico solo per l’ingrediente biologico e con indicazione della percentuale dell’ingrediente: in questo caso è vietato l’utilizzo del logo comunitario.
Infine, per sistemi agricoli in conversione, si intendono le aziende agricole che stanno passando dal regime agricolo convenzionale al sistema agricolo biologico; anche in questo caso è vietato l’utilizzo del marchio comunitario, nonché dei termini bio/eco o biologico fino a che non risulti terminato il periodo di conversione e non risultino superate le verifiche previste da parte dell’Organismo di Controllo.