A fronte dei diversi e recenti interventi da parte del Governo diretti alla promozione della concorrenza si registra una peculiare attenzione alla tutela del consumatore.
In particolare, il D.l. 1/2012, all’art. 5, convertito ora in legge n. 27/2012, introduce una nuova disposizione (l’art. 37 bis) all’interno del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005) volta alla protezione del contraente debole posto dinnanzi a condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte dal professionista che, spesso, limitano le azioni ed i diritti dell’utente nei confronti della parte più forte dell’instaurando rapporto contrattuale.
La forma di protezione finora operante, ma poco utilizzata, è stata quella dell’art. 37, ovvero l’azione inibitoria.
Ma procediamo con ordine.
L’art. 33 del Codice del Consumo definisce vessatorie quelle clausole inserite nel contratto stipulato tra il consumatore ed il professionista che determinano a carico del primo un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
E’ utile ricordare che dette clausole saranno affette da nullità ma non inficeranno la validità dell’intero contratto, il quale rimarrà in vigore per le restanti previsioni ivi contenute.
L’art. 37-bis, di recente introduzione, disciplina, invece, un nuovo strumento di protezione “non giurisdizionale” bensì amministrativo.
In questa fase, infatti, deve necessariamente intervenire l’Antitrust, la quale, d’ufficio o a seguito di denuncia da parte dei consumatori interessati, ha il potere di accertare il carattere vessatorio delle clausole impiegate dal professionista all’interno di quei contratti che si concludono con adesione a condizioni generali o mediante la sottoscrizione di moduli o formulari.
Qualora quanto disposto dall’Autorità rimanesse privo di seguito, la stessa ha il potere di applicare una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo sarà compreso tra i 2.000,00 ed i 20.000,00 euro, con previsione di maggiori somme nell’ipotesi in cui vi siano nei contratti informazioni o documentazioni non veritiere.
Il provvedimento che l’Antitrust pronuncerà sarà poi oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità medesima, sul sito internet del professionista che l’aveva inserita nella sua attività di contrattazione e potrà, altresì, essere resa nota mediante l’impiego di ogni altro mezzo che risponda all’esigenza di informare compiutamente l’utenza a cura e spese dell’operatore.
La disposizione in commento, inoltre, attribuisce alle imprese la facoltà di interpellare in via preventiva l’Autorità per conoscere l’eventuale carattere vessatorio della clausola o delle clausole che intendono adottare.
Bisogna, però, precisare che, così come delineato questo ulteriore fronte di tutela per la parte più debole del rapporto contrattuale, avendo natura esclusivamente “dichiarativa”, non appare idoneo -allo stato- a produrre effetti diretti sulla validità o sull’efficacia della clausola contestata.
In altre parole, dal provvedimento sanzionatorio scaturirà soltanto l’obbligo di rendere pubblico l’accertamento in esso contenuto, con le ovvie conseguenze derivanti da una “pubblicità negativa” in capo al professionista, avendo quindi solo un valore indiziario della vessatorietà.
In conclusione, sebbene l’inserimento dell’articolo 37-bis nel Codice del Consumo sia un ulteriore passo in avanti per la tutela del consumatore, tale provvedimento, così come formulato, non sembra possa avere forza risolutiva per un definitivo e cogente intervento sanzionatorio delle clausole vessatorie e di chi le predispone.
La Casa del Consumatore Savona
Avv. Giacomo Rosso
Dott.ssa Rosa D’Aprea