A fronte dei diversi e recenti interventi da parte del Governo diretti alla promozione della concorrenza si registra una peculiare attenzione alla tutela del consumatore.
In particolare, il D.l. 1/2012, all’art. 5, convertito ora in legge n. 27/2012, introduce una nuova disposizione (l’art. 37 bis) all’interno del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005) volta alla protezione del contraente debole posto dinnanzi a condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte dal professionista che, spesso, limitano le azioni ed i diritti dell’utente nei confronti della parte più forte dell’instaurando rapporto contrattuale.
La forma di protezione finora operante, ma poco utilizzata, è stata quella dell’art. 37, ovvero l’azione inibitoria.
Ma procediamo con ordine.