In questo momento, vista la discesa inesorabile dei tassi, potrebbe essere conveniente per i clienti abbandonare i mutui a tasso variabile per trasformarli in tasso fisso. L’operazione tuttavia non è così semplice.
In molti si sono sentiti dire che passare ora al fisso non converrebbe e, in caso di insistenza, hanno dovuto constatare l’impossibilità di effettuare l’operazione.
Peraltro è pure emerso che gli spread applicati sono notevolmente cresciuti rispetto ai mesi passati, rendendo di fatto ulteriormente difficile e svantaggioso rinegoziare.
La nota posizione delle banche è che nessuna norma di legge imporrebbe loro di rinegoziare mutui in essere. È vero, anche se la funzione pubblicistica svolta dalle banche suggerirebbe che la rinegoziazione non possa essere rifiutata aprioristicamente, ma sulla base di elementi che la rendano, caso per caso, inopportuna per il cliente o per la banca.
Se è poi vero che nessuna legge impone la rinegoziazione, è però altrettanto vero che le banche stesse si sono obbligate a mettersi a disposizione della clientela per la rinegoziazione, aderendo numerose alla convenzione Ministero dell’Economia/ABI del 19 giugno 2008.
Con l’adesione a detta convenzione le banche si sono impegnate, tra l’altro, al rispetto di una serie di principi e hanno assunto una serie di obblighi che oggi non possono disconoscere, solo perché non paiono loro ormai più convenienti.
Si veda in proposito il principio fissato da ABI e Ministero nelle premesse della Convenzione, ove si indica come comune intenzione e obiettivo delle parti offrire alla clientela un quadro trasparente e preciso delle regole vigenti, nell’ambito delle quali è centrale il principio secondo il quale la rinegoziazione dei mutui costituisce per la clientela interessata uno strumento aggiuntivo.
Inoltre, con l’adesione alla convenzione, le Banche si sono impegnate a fornire ai clienti interessati una informativa trasparente, chiara ed esaustiva in ordine alle varie opportunità di scelta, tra cui la possibilità della rinegoziazione delle condizioni del mutuo in essere, da concordare appositamente.
Improvvisamente oggi pare che la rinegoziazione non sia più una opportunità da concordare ma una via spesso sbarrata.
In questi casi ci pare evidente la violazione della convenzione, che prevedeva anche la possibilità (oggi del tutto abbandonata) di applicare “condizioni economicamente ancora più favorevoli, in particolare per quanto riguarda lo spread” (art. 1).
Ricordiamo infine che, in ossequio alla convenzione, le banche hanno inviato alla clientela una apposita comunicazione con la quale invitavano a recarsi agli sportelli per esaminare congiuntamente tutte le offerte e opzioni a disposizione.
Oggi pare – almeno presso certi istituti – che non ci sia più nulla da scegliere.
Stando così le cose, se la banca non offere possibilità concrete di rinegoziazione, si rende inadempiente alla convenzione; questo inadempimento può essere fatto valere anche dai singoli clienti i quali, in quanto unici beneficiari della convenzione, possono scrivere alla banca una lettera con cui richiedono, in forza della convenzione, di accedere alle forme di rinegoziazione, tasso fisso compreso.