Negli ultimi decenni la categoria dei “servizi turistico-ricettivi” si è arricchita di nuove tipologie di strutture che si sono affiancate al tradizionale albergo ed hanno riscosso anche un certo successo.
La legge n. 135/2001 che ha riformato la legislazione nazionale del turismo cita quali “strutture ricettive” non soltanto i gestori di esercizi alberghieri ed i campeggi, ma anche i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali.
Tutti questi soggetti hanno una serie di obblighi specifici: per l’apertura e il trasferimento devono farsi autorizzare dal sindaco del comune dove è ubicato il loro esercizio (il rilascio di questa autorizzazione li abilita a fornire determinati servizi che vanno dalla somministrazione di alimenti e bevande alla fornitura di riviste, cartoline e francobolli, nonché l’installazione attrezzature e strutture ricreative); devono esercitare la propria attività nel rispetto delle normative urbanistiche ed igienico-sanitarie; possono dare alloggio soltanto a persone munite di un valido documento d’identità (per gli stranieri è sufficiente il passaporto o altro documento equivalente); sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello ministeriale (per le famiglie e i gruppi guidati è sufficiente la sottoscrizione rispettivamente di un componente del nucleo familiare e del capogruppo) ed a comunicare alle autorità locali di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate presso di loro.