Consigli per la moratoria dei mutui

Le difficoltà in cui versano gli imprenditori, a causa della crisi mondiale economico-finanziaria, sono note: riduzione dei fidi, aumento dello spread e dei costi delle commissioni.
In breve si assiste ad una preoccupante riduzione dell’accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese (PMI).
Per reagire alla crisi l’ABI (Associazione Bancaria Italiana), la CONFINDUSTRIA ed il GOVERNO hanno siglato il 3 agosto 2009 un accordo, denominato AVVISO COMUNE, per consentire alle imprese di poter contare sulla “liquidità” necessaria per poter effettuare pagamenti, transazioni ed affari.
Dall’esame dell’Avviso Comune sulla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo a favore delle Pmi emerge, però, la volontà del sistema bancario di “non impegnarsi” più di tanto a favore delle aziende.

L’Avviso Comune individua nello specifico i seguenti interventi a favore delle imprese:
a) operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo;
b) operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente “immobiliare” ovvero “mobiliare”;
c) operazioni di allungamento a 270 giorni (anziché gli usuali 180 giorni) delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili.

Le imprese per accedere ai benefici dell’Avviso Comune ed effettuare la domanda di sospensione delle rate devono però essere “IN BONIS”, ovvero devono essere sane non solo alla data del 20 settembre 2008 (data prevista dall’Avviso), bensì anche al momento della presentazione della domanda per l’attivazione della sospensione o dell’allungamento dell’anticipazione su crediti (domanda che può essere proposta fino al 30 giugno 2010).
Infatti, le imprese che domandano la sospensione delle rate non devono avere posizioni classificate come “ristrutturate” o “in sofferenza” ovvero “procedure esecutive immobiliari e mobiliari in corso”.
Inoltre, l’imprenditore non deve avere subito protesti di assegni e cambiali, recessi da fidi e mutui e non deve nemmeno avere delle posizioni bancarie “incagliate” che di norma sono considerate meno gravi di quelle “a sofferenza”.
La maggior parte delle piccole e medie imprese rientra invece tra le situazioni descritte come ostative alla sospensione nonostante siano i soggetti che subiscono maggiormente l’effetto della crisi.
A ciò si aggiunga il fatto che le banche – sia in epoca antecedente al manifestarsi della crisi sia a seguito del suo dipanarsi – si sono impegnate in un opera di “pulizia” delle posizioni dei clienti operando innumerevoli recessi da mutui ed aperture di credito nonché attivando o proseguendo le esecuzioni immobiliari e mobiliari.
Tali posizioni sono state altresì segnalate alla Centrale Rischi determinando per l’imprenditore delle situazioni di impossibilità di accesso al credito.

Le piccole e medie imprese che intendono avvalersi della procedura dell’Avviso Comune devono pertanto:
1)verificare se la propria banca aderisce all’Avviso Comune;
2)presentare istanza urgente di sospensione delle rate dei mutui o per l’allungamento a 270 giorni dell’anticipazione bancaria (così facendo impediscono un’eventuale revoca dei fidi da parte delle banche che sono obbligate ad eseguire l’istruttoria);
3)se a partire dal 20 settembre 2008 sono incorse in problemi sul credito ostativi alla sospensione delle rate, verificare se non vi siano profili di responsabilità della banca per rinegoziare il proprio diritto di accesso al credito.

Orlando Navarra, Vice Presidente Nazionale La Casa del Consumatore