La scorsa stagione sciistica è terminata in anticipo con la chiusura di tutti gli impianti di risalita stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di contrastare e contenere la diffusione del Covid-19.
Questa chiusura ha precluso a molti sciatori le ultime discese sotto il sole di marzo, ma anche a una buona parte di questi il rimborso di skipass, sci club e lezioni pagate e non usufruite a causa dello stop immediato. Alcune stazioni sciistiche hanno rimborsato i propri clienti. Altre invece si sono rifiutate. Chi ha ragione?
Con l’acquisto di uno skipass o di lezioni di sci si conclude un contratto e sarà proprio questo a regolare i rapporti tra le parti. In questi mesi abbiamo visionato tanti contratti, ma nessuno aveva clausole disciplinanti la chiusura degli impianti imposta con provvedimento governativo.
Si può dire che tale evenienza ha colto impreparati i gestori degli impianti sciistici e quindi, in assenza di una clausola ad hoc nel contratto, si applicano le norme del codice civile e le disposizioni governative emesse durante la situazione emergenziale.
L’art. 1463 del codice civile prevede che “nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta“. Ne deriva che skipass e lezioni di sci pagate anticipatamente (ivi inclusi i corsi di sci stagionali organizzati da scuole di sci o sci club) vanno rimborsate dei giorni già pagati e non usufruiti a causa della chiusura.
Il Decreto Rilancio ha fissato le regole per i rimborsi nei casi di contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi di impianti sportivi di ogni tipo, quindi anche quelli stipulati con stazioni sciistiche e scuole sci, che utilizzano gli impianti per erogare i loro servizi.
Il Decreto, riprendendo quanto stabilito dal codice civile, ha previsto il rimborso per i periodi di sospensione dell’attività sportiva, stabilendo che lo stesso dovrà avvenire mediante restituzione di una parte del corrispettivo versato oppure attraverso voucher di pari valore. Nel dettaglio, l’art. 216 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77 ha stabilito che “il gestore dell’impianto sportivo, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle misure di sospensione dell’attività sportiva“.
Il Decreto Rilancio prevede dunque la possibilità di rimborso tramite voucher, stabilendo però che non può essere sottoposto a condizioni, per far sì che ciascuno venga rimborsato per le giornate pagate e non usufruite. E tale voucher può pure essere oggetto di cessione a terzi.
Come detto, ci sono stazioni sciistiche che non hanno rimborsato e altre invece che hanno reso validi per la prossima stagione gli skipass giornalieri e plurigiornalieri non goduti. Trattamento diverso è stato in genere riservato ai titolari di abbonamenti stagionali, a cui è stato offerto uno sconto sul nuovo abbonamento, con l’obbligo quindi di acquistare uno skipass stagionale per poter usufruire del rimborso.
Stesso discorso per gli sciatori iscritti a corsi stagionali di scuole di sci e/o snowboard o di sci club che, per recuperare le lezioni perse, invece di ridurre il costo del nuovo corso o rimborsare, hanno sostenuto che nulla sarebbe dovuto o comunque hanno prospettato unilateralmente forme di rimborso diverse (le più comuni sono state quelle di offrire un maggior numero di ore di corso per la prossima stagione o capi di abbigliamento o attrezzature tipo sci e/o scarponi).
Queste modalità di rimborso sono contrastanti col Decreto Rilancio, vanno riviste e adeguate alla normativa vigente.
Per far valere i vostri diritti, chiedere consigli o inviare segnalazioni, contattate Casa del Consumatore.
Articolo realizzato nell’ambito del Progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese – avviso n. 3/2020.