Oggi ci occupiamo di un problema purtroppo abbastanza frequente tra coloro che per motivi di lavoro oppure per piacere personale prendono l’aereo.
Finché tutto fila liscio, l’aereo decolla il giorno previsto, non ci sono ritardi ed i passeggeri arrivano puntualmente alla destinazione scelta, tutti sono soddisfatti… i problemi, come in tutte le cose, si presentano quando qualcosa non va per il verso giusto e si verificano dei ritardi o addirittura viene cancellato il volo.
Il passeggero cosa può fare?
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sul caso di un passeggero che aveva prenotato tramite un’agenzia online di viaggi, un volo da Amsterdam Schipol (Paesi Bassi) a Paramaribo (Suriname) per il 14 novembre 2014. La compagnia aerea, in data 9 ottobre 2014, aveva comunicato all’agenzia di viaggi la cancellazione del volo ma, quest’ultima aveva informato il cliente solamente dieci giorni prima della partenza, il 4 novembre 2014.
L’art. 5, comma I, lett. c), del Regolamento CE n. 261/2004 stabilisce che nel caso di cancellazione del volo, i passeggeri hanno diritto ad una compensazione pecuniaria a meno che non siano stati informati della cancellazione, almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto.
Nel caso presentato davanti alla Corte di Giustizia, il passeggero aveva chiesto un risarcimento danni forfettario di 600 euro, ma la compagnia aerea l’aveva negato perché la cancellazione del volo, da parte sua, era stata comunicata all’agenzia di viaggi nel rispetto dei tempi previsti. A sua volta, l’agenzia di viaggi aveva replicato che tale comunicazione doveva essere data al cliente direttamente dalla compagnia aerea, tra l’altro in possesso dell’indirizzo di posta elettronica del passeggero.
La Corte di Giustizia ha affermato che l’onere della prova, se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, spetta alla compagnia aerea, come disciplinato nell’art. 5 comma IV, del Regolamento CE n. 261/2004 e, nel caso in cui il vettore non sia in grado di dimostrare che il passeggero era stato informato nel termine previsto, ovvero almeno due settimane prima della partenza, è tenuto a versare la compensazione pecuniaria stabilita dal Regolamento.
Inoltre però è opportuno precisare che, come nel caso presentato alla Corte di Giustizia, quando il biglietto aereo è stato prenotato presso un’agenzia di viaggi e quindi vi è un intermediario tra il passeggero e la compagnia aerea, quest’ultima, conformemente al diritto nazionale applicabile, può chiedere il risarcimento a chi ha cagionato il danno.