La bicicletta è forse il mezzo di trasporto (o meglio di spostamento) più ecologico, economico, silenzioso e salutare, ma è considerato da molti, dati alla mano, quello più pericoloso.
La cultura della bicicletta è in continua espansione tanto che le dimensioni delle piste ciclabili (per la cui realizzazione i comuni italiani investono sempre di più) non sempre sono sufficienti a contenere tutto il traffico ciclistico, specie nella bella stagione.
Tuttavia, il ciclista che, per necessità (mancanza di percorsi protetti) o comodità (maggiore rapidità), transita nelle corsie di scorrimento dedicate al traffico veicolare, si ritrova spesso esposto a numerosi rischi, vista anche la maggiore velocità, stazza e potenza dei veicoli a motore.
Dal momento che la bicicletta è anche il mezzo più silenzioso e piccolo di dimensioni, è molto importante che si renda visibile e “percepibile” a distanza, specialmente col buio o comunque in situazioni di scarsa visibilità (nebbia fitta, pioggia forte, ecc.).
Il Codice della Strada prevede che i velocipedi siano dotati di adeguati dispositivi di illuminazione . In particolare: un fanale anteriore (luce gialla o bianca, ad alimentazione elettrica), una luce di posizione posteriore (rossa, ad alimentazione elettrica), due dispositivi catadiottrici (a luce riflessa) sui fianchetti dei pedali e due sui lati delle ruote.
Chi utilizza velocipedi privi di tali dispositivi funzionanti rischia non soltanto una multa, ma anche, in caso di sinistro, di vedersi addebitare totalmente o in parte la relativa responsabilità civile o penale.
Negli ultimi anni, però, ci si è resi conto che i fanali per le bici non sono in grado di assicurare visibilità ai ciclisti a lunghe distanze: in genere possono essere avvistati ad una distanza massima di 80 metri.
Di conseguenza, da circa un anno è stata introdotta una nuova norma del Codice della Strada (art. 182, comma 9 bis) che ha esteso l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti anche ai conducenti di velocipedi.
Tale obbligo, già previsto dal 2004 per gli automobilisti in caso di sosta del veicolo o ingombro della carreggiata e relativo segnalamento con il triangolo, è stato introdotto anche per i ciclisti al fine di renderli visibili anche a distanza di 200 metri.
Dove e quando è obbligatorio indossare gli indumenti ad alta visibilità?
Nelle gallerie ad ogni ora nel giorni, mentre fuori dei centri abitati nelle ore comprese tra mezzora dopo il tramonto del sole e mezzora prima del suo sorgere.
Quali caratteristiche devono avere gli indumenti ad alta visibilità?
Innanzitutto i giubbini e le bretelle devono essere omologati, quindi avere la marcatura CE di conformità, nonché i requisiti previsti dalla norma UNI EN 471.
Possono essere di tre colori fluorescenti: giallo, arancio-rosso oppure rosso.
La fluorescenza garantisce visibilità in quanto crea un forte contrasto con lo sfondo scuro dell’ambiente circostante.
Le bande rifrangenti devono essere larghe almeno 50 mm per i giubbini e almeno 30 mm per le bretelle.
Il materiale, non necessariamente ignifugo, deve essere particolarmente resistente, ad esempio al lavaggio, alla stiratura, alla pioggia, al sudore, al vapore, allo sfregamento, alle piegature ecc.
In etichetta devono essere riportati i simboli indicanti:
– il marchio del produttore
– il marchi CE
– il numero dell’articolo e la sua descrizione (es. giubbotto ad alta visibilità)
– la conformità alla norma UNI EN 471
– il livello di protezione del dispositivo (1, 2, 3)
– la taglia
– il numero massimo di lavaggi consigliati (superati i quali l’indumento può perdere la sua “luminosità”)
– il tipo di lavaggio consigliato (es. a mano a 40°).
Infine, è necessario fornire le istruzioni per l’uso contenenti indicazioni su come deve essere indossato l’indumento, nonché relative all’uso improprio, alla manutenzione, ecc.