Se il vecchio cinquantino funziona ancora bene, perchè sostituirlo con uno nuovo? Basta ricordarsi di sostituire il vecchio targhino con la nuova targa già obbligatoria per tutti i motorini immatricolati dopo il 14 luglio 2006.
La legge n. 120 del 2010, “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”, ha innovato e modificato il Codice della Strada sotto vari aspetti ed ha previsto, tra l’altro, l’adeguamento di tutti i ciclomotori in circolazione (in particolare di quelli immatricolati prima del 14 luglio 2006) al nuovo sistema di targatura. Tale sistema prevede una targa di sei cifre “personale”, ovvero identificativa dell’intestatario del certificato di circolazione. Quindi se il motorino viene ceduto, o comunque varia l’intestazione del certificato, anche la relativa targa deve variare.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il suo decreto del 2 febbraio scorso e la relativa circolare esplicativa, ha scadenziato le operazioni di rilascio dei nuovi certificati e delle targhe, sulla base delle iniziali del contrassegno di identificazione.
In base al calendario questi sono i termini per eseguire la sostituzione:
– 1° giugno 2011 per i targhini che cominciano con i numeri “0”, “1” o “2”;
– 31 luglio 2011 per i targhini che cominciano con “3”, “4” o “5”;
– 29 settembre 2011 per i targhini che cominciano con “6”, “7” o “8”;
– 28 novembre 2001 per i targhini che cominciano con il numero “9” o con la lettera “A”.
Lo scopo della calendarizzazione è “razionalizzare la sequenza temporale delle richieste degli interessati al fine di garantirne una gestione efficace ed efficiente da parte degli uffici”, quindi evitare un’eccessiva concentrazione di richieste con relativo rallentamento delle operazioni di rilascio.
Tuttavia, i termini indicati dal Ministero non sono tassativi. Ciò significa che i ciclomotori ancora privi della nuova targa potranno comunque circolare senza incorrere in sanzioni, almeno fino al 12 febbraio 2012, unico termine, questo, davvero perentorio per tutti.
Dal 13 febbraio del prossimo anno, infatti, chi circolerà con il vecchio targhino potrà incorrere in una sanzione piuttosto salata: da un minimo di 389 € ad un massimo di 1.559 €.
Chi ha tempo non aspetti tempo, dunque.
La procedura dovrebbe essere piuttosto semplice: bisogna compilare il c.d. modello TT2118 nel quale vanno indicati i dati anagrafici del richiedente intestatario nonché i dati del ciclomotore ed al quale vanno allegate le ricevute di pagamento di tre bollettini specifici per un totale di circa 50 € e consegnare il tutto all’ufficio della Motorizzazione Civile più vicino, insieme con il vecchio certificato di idoneità tecnica in originale.
Per chi si fosse particolarmente affezionato al vecchio libretto, è anche possibile richiederne la restituzione una volta debitamente annullato dalla Motorizzazione e sostituito con il nuovo certificato di circolazione.