Negli ultimi anni, il panorama del fumo è cambiato radicalmente con l’introduzione di nuovi dispositivi come le sigarette elettroniche e i sistemi a tabacco riscaldato. Questi strumenti, seppur concepiti come alternative alle sigarette tradizionali, hanno sollevato non poche polemiche, soprattutto in merito alla loro regolamentazione.
In questo articolo, dopo aver in breve elencato le differenze tra le varie tipologie di fumo, faremo chiarezza sulle norme vigenti riguardo il loro utilizzo in luoghi pubblici.
Scopriamo tutto quello che è importante sapere
Prima di addentrarci nelle normative, è fondamentale comprendere le differenze tra i vari tipi di dispositivi da fumo oggi disponibili:
– sigarette tradizionali: Prodotte con foglie di tabacco, queste sigarette funzionano attraverso la combustione diretta del tabacco, che produce fumo contenente nicotina e altre sostanze chimiche dannose. Il loro utilizzo è regolato da leggi severe, soprattutto nei luoghi pubblici, per proteggere sia i fumatori che i non fumatori dal fumo passivo.
– sigarette elettroniche: Questi dispositivi, conosciuti anche come e-cigarette, vaporizzano un liquido contenente (in alcuni casi) nicotina attraverso una resistenza che si scalda. Pur non producendo fumo di combustione, rilasciano un aerosol che può contenere sostanze nocive. Sono spesso utilizzate come alternativa meno dannosa alle sigarette tradizionali, anche se i rischi associati al loro utilizzo sono ancora in fase di studio.
– dispositivi a tabacco riscaldato: I prodotti in questione riscaldano il tabacco a temperature inferiori rispetto alla combustione, producendo un vapore contenente nicotina. Anche se questi dispositivi riducono l’esposizione ad alcune delle sostanze tossiche presenti nel fumo di sigaretta, non sono privi di rischi.
Mentre le normative sul fumo tradizionale sono ben consolidate, quelle relative ai nuovi dispositivi sono meno chiare e variano da luogo a luogo. Di seguito, una panoramica delle regole principali che ogni consumatore dovrebbe conoscere.
Il Decreto Legge del 12 settembre 2013, n. 104, ha introdotto alcune restrizioni specifiche per l’uso delle sigarette elettroniche, vietandone l’uso in:
– istituti scolastici e universitari: Il divieto si estende a tutte le aree, sia interne che esterne, comprese quelle di pertinenza degli istituti penali per minori e delle comunità di recupero.
– centri per l’impiego e di formazione: Anche qui è vietato l’uso di sigarette elettroniche, sia al chiuso che nelle aree esterne.
Tuttavia, per quanto riguarda gli altri luoghi pubblici, la legge lascia molta discrezionalità ai singoli enti e aziende. Ad esempio, molte aziende sanitarie e ospedali hanno esteso il divieto di fumo anche alle sigarette elettroniche e ai dispositivi a tabacco riscaldato, sia all’interno che nelle aree esterne.
Il panorama è simile per quanto riguarda i trasporti pubblici. Ad esempio, Trenitalia, Trenord e Italo vietano l’uso di sigarette elettroniche a bordo dei treni, ma lasciano libertà di scelta riguardo l’uso nelle stazioni, sebbene molti regolamenti interni suggeriscano di considerare il divieto esteso anche a questi dispositivi. Sui mezzi di trasporto urbano, come metropolitane e autobus, alcune aziende come ATM a Milano vietano espressamente l’uso di sigarette elettroniche, mentre altre, come ATAC a Roma, non forniscono linee guida chiare in merito.
Nei luoghi di lavoro, la situazione è altrettanto variegata. Non esiste una legge nazionale che vieti l’uso di sigarette elettroniche o dispositivi a tabacco riscaldato negli uffici pubblici o privati. Tuttavia, le amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro possono stabilire regole interne che ne vietano l’uso.
Inoltre, è utile ricordare che la violazione delle normative sul fumo può comportare sanzioni amministrative. La multa per il fumo in luoghi vietati varia da 27,50 a 275,00 euro, e può raddoppiare (fino a 550,00 euro) se l’infrazione è commessa in presenza di donne in stato di gravidanza, lattanti o bambini fino a dodici anni. Tuttavia, poiché le normative su sigarette elettroniche e tabacco riscaldato non sono ancora ben definite, l’applicazione delle sanzioni può risultare incerta.
Finanziato dal MIMIT D.M. 6/5/2022 art. 5