Da domani maggiori tutele per il consumatore: entra infatti in vigore il d.lgs. n.21 del 21 febbraio 2014 che, in attuazione della cd. “direttiva sui diritti dei consumatori” del 2011, ha ampiamente modificato la disciplina dei contratti conclusi a distanza (online, per telefono,…) o fuori dai locali commerciali.
Sono tante le novità del nuovo decreto, di cui ci occuperemo anche in prossimi articoli. Partiamo con quella forse più importante da conoscere: si allunga il termine per recedere dai contratti, che passa da 10 giorni lavorativi a 14 giorni solari. Vediamo quali sono le regole da rispettare per recedere correttamente.
Cominciamo col capire in quali casi si può esercitare il diritto di recesso. Pensiamo all’abile venditore che ti ferma per strada o ti bussa alla porta e che, con la sua parlantina, ti invoglia a comprare un prodotto che sul momento ti è sembrato utile ma di cui ti rendi conto, magari qualche giorno dopo, che in realtà non ti serve. In questi casi è possibile recedere, cioè sottrarsi agli obblighi previsti dal contratto già firmato (tra cui, soprattutto, il pagamento del prezzo) senza incorrere in alcuna penale o senza dover fornire una motivazione.
Ma attenzione: c’è un termine da rispettare. La novità più significativa è, come detto sopra, proprio l’allungamento del periodo di cui il consumatore dispone per “ripensarci”, una volta effettuato l’acquisto a distanza o fuori dai locali commerciali, che è ora di 14 giorni (solari), rispetto ai 10 lavorativi previsti dalla precedente normativa. Una grossa novità, dunque, che ha il notevole vantaggio di uniformare la disciplina a livello europeo, per cui l’utente italiano che acquista online da un sito tedesco sa che ha a disposizione sempre 14 giorni, a prescindere dalle festività dei due paesi, visto che il termine comprende sia i giorni festivi che quelli lavorativi.
I 14 giorni iniziano a decorrere dal giorno della conclusione del contratto, nel caso dei contratti di servizi, o, nel caso di contratti di vendita di beni, dal giorno della consegna delle merce.
Il recesso va esplicitamente comunicato per posta (meglio lettera raccomandata), fax o posta elettronica, manifestando espressamente la volontà di recedere e senza necessità di spiegarne le ragioni.
Il venditore deve rimborsare tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal compratore per l’acquisto iniziale, comprese le spese di consegna, entro 14 giorni dal giorno in cui viene informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto. Rimangono, invece, a carico del consumatore i costi di restituzione.
Occhio però: se il venditore non vi ha adeguatamente informato sulla possibilità di recedere, il termine si allunga fino ad un anno e 14 giorni, visto che il decreto stabilisce le informazioni standard che devono essere fornite al consumatore e in caso di violazione degli obblighi informativi il consumatore non deve sostenere neppure il costo della restituzione dei beni.
Il consumatore, da parte sua, una volta esercitato il recesso, ha l’obbligo, entro 14 giorni, di restituire la merce comprata e non più voluta.
Bisogna, però, fare attenzione perché la possibilità di recedere è esclusa per determinati contratti, in particolare, i contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio, i contratti di vendita di beni personalizzati o “su misura”, di beni deperibili, di beni sigillati per motivi igienici e già aperti dal consumatore, i contratti per riparazioni e manutenzioni richieste dal consumatore a casa propria, contratti di fornitura di registrazioni video e audio, di software, di giornali, e altri casi previsti dal decreto.