Se la vacanza si rivela più stressante del lavoro…
Quando si sceglie la meta del proprio viaggio ci si affida spesso alle illustrazione e descrizioni contenute nei depliant di agenzie e tour operator.
Purtroppo, però, una volta giunti sul posto, possono capitare spiacevoli sorprese: la zona non corrispondeva a quella pubblicizzata, l’albergo apparteneva ad una categoria inferiore, la spiaggia era sporca e l’acqua torbida, le attrezzature sportive erano scadenti o addirittura inesistenti, la stanza d’albergo era poco pulita e senza ricambio della biancheria, i cibi avariati determinavano un soggiorno coatto in camera, ecc. ecc..
Insomma, sono molti gli inconvenienti che possono letteralmente rovinare la tanto attesa vacanza, determinando uno stato di stress, disagio e frustrazione ampliato, magari, dall’irripetibilità dell’occasione (si pensi al viaggio di nozze) oppure dalla consapevolezza che per avere nuove ferie (garantite dalla Costituzione quale diritto inviolabile e irrinunciabile del lavoratore) bisognerà attendere un altro anno di duro lavoro…
Fortunatamente accanto al tipico danno patrimoniale da inadempimento contrattuale, la giurisprudenza è ormai propensa a riconoscere, anche sulla base della normativa internazionale e comunitaria in tema di viaggi e pacchetti all inclusive, in favore del turista-consumatore “fregato” il diritto al risarcimento di quel danno morale, o meglio non patrimoniale, noto come “danno da vacanza rovinata”. Tale voce comprende tutti i pregiudizi e disagi subiti dal turista per “non aver potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e riposo conforme alle proprie aspettative”.
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