Diritti e doveri di chi acquista un pacchetto tutto compreso.
Sono sempre di più i consumatori che alle vacanze “componibili” e “fai da te” preferiscono acquistare tramite agenzia o tour operator pacchetti turistici già completi di tutti gli elementi principali (trasporto, alloggio, gite, visite guidate, escursioni e quant’altro).
In questi casi il consumatore (parte debole) ha poca voce in capitolo, dal momento che i servizi turistici della formula all inclusive vengono scelti e combinati in una proposta unitaria dall’organizzatore. È proprio per questo motivo che il nostro Codice del Consumo agli articoli 82 e seguenti stabilisce precisi obblighi di informazione a carico dell’organizzatore/venditore oltre ad una disciplina dettagliata e protettiva per il consumatore.
Innanzitutto è prevista una tutela informativa rigorosa: agenzia e/o tour operator devono fornire per iscritto chiare e precise informazioni in merito a servizi offerti, prezzo, eventuale necessità di passaporto o visto, obblighi sanitari, generalità e recapiti telefonici contattabili in caso di necessità.
Ancora più dettagliato deve essere il contratto che va redatto per iscritto “in termini chiari e precisi” e consegnato al consumatore in copia sottoscritta/timbrata. Spesso il contenuto obbligatorio del contratto (destinazione, durata, prezzo, itinerario, caratteristiche della struttura ricettiva, tipologia di trasporto, copertura assicurativa, ecc.) risulta sinteticamente indicato nel modulo contrattuale, ma viene meglio illustrato in opuscoli, depliant e cataloghi i quali integrano il contratto e vincolano l’organizzatore ed il venditore in relazione alle rispettive responsabilità.