L’Italia è il paese che vanta il primato del maggior numero di prodotti DOP, IGP ed STG rispetto agli altri paesi europei.
Ma che cosa significano queste sigle e che differenze ci sono tra un prodotto DOP, un IGP ed uno STG?
Il marchio DOP, ovvero Denominazione di Origine Protetta, identifica il nome di una regione o di un luogo geografico che serve per designare un prodotto agroalimentare con determinate caratteristiche organolettiche che sono riconducibili solo ed esclusivamente a quella regione o a quel luogo geografico e che viene prodotto al’interno di quella regione o di quel luogo geografico. Il marchio DOP è quindi un marchio di tutela giuridica di denominazione.
Per esempio, il basilico genovese DOP identifica un basilico che viene prodotto nella fascia costiera della liguria e che presenta un tenore di transalfabergamottene, responsabile del gusto mentolato del basilico, inferiore all’1%.
La IGP, Indicazione geografica protetta, focalizza l’attenzione soprattutto sulla tecnica di produzione del prodotto oltre che sulle sue caratteristiche. Il marchio IGP è un marchio di origine che identifica un prodotto le cui caratteristiche o la cui reputazione lo rendono riconducibile ad una determinata zona geografica e di cui almeno una delle fasi di lavorazione si svolga all’interno della zona.
Un esempio di prodotto IGP è il lardo di Colonnata oppure la mortadella di Bologna.
La STG – Specialità tradizionale garantita-, è un riconoscimento che identifica un prodotto agroalimentare che possiede delle qualità specifiche che derivano solamente dalle materie prime impiegate oppure dalle tecniche di produzione o di trasformazione.
Attualmente, gli unici prodotti che hanno ottenuto il riconoscimento STG sono la mozzarella e la pizza napoletana. L’elenco aggiornato dei prodotti che hanno ottenuto i riconoscimenti è disponibile sul sito della Comminssione Europea .
I produttori di prodotti DOP o IGP o STG, per ottenere il riconoscimento hanno percorso un faticoso iter di istruttorie volto a verificare le caratteristiche del prodotto ed i metodi di produzione, e successivamente devono attenersi ad un rigido disciplinare soggetto ad attività di controllo; bisogna controllare attentamente che l’etichetta del prodotto che ci viene venduto come DOP, IGP o STG abbia i necessari requisiti che garantiscono al consumatore la tutela e la valorizzazione del pregio del prodotto.
Oltre alle indicazioni obbligatorie e facoltative di tutti i prodotti alimentari, le etichette dei prodotti DOP ed IGP devono indicare rispettivamente le diciture “Denominazione di origine protetta” o l’acronimo DOP, oppure “Indicazione geografica protetta” o l’acronimo IGP, o ancora “Specialità tradizionale garantita” o l’acronimo STG subito dopo la denominazione di vendita; l’utilizzo dei marchi comunitari DOP e IGP è però facoltativo, cosi come facoltativa è l’indicazione dei marchi del consorzio di tutela e quello identificativo del prodotto.
E’ obbligatoria invece per le DOP e IGP l’indicazione “Garantito dal ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell’art. 10 reg. CE n. 510/2006, mentre per i prodotti STG questa indicazione non è obbligatoria.
I prodotti STG devono invece il riportare obbligatoriamente il relativo marchio comunitario.