Multe: come fare ricorso

A proposito di multe: dove eravamo rimasti?
Ai due modi alternativi per impugnarle: ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto.
Il termine, lo abbiamo detto, è per entrambi di 60 giorni dalla consegna/notifica del verbale di accertamento.
È importante premettere che quando l’agente accertatore rileva l’infrazione in assenza del trasgressore (il caso tipico è il parcheggio in divieto di sosta), in genere lascia sul parabrezza dell’auto un foglietto contenente alcuni elementi, tra cui l’indicazione della norma violata e la relativa sanzione. Tuttavia, tale foglietto costituisce un semplice “preavviso di contravvenzione” che non può essere impugnato: per fare ricorso bisognerà aspettare la notifica del verbale vero e proprio.


In base all’art. 203 del codice della strada il ricorso al Prefetto viene presentato personalmente oppure inviato con raccomandata a/r all’ufficio/comando cui appartiene l’organo accertatore (es. Polizia Municipale, Polizia Stradale) oppure direttamente al Prefetto del luogo dove è stata commessa la violazione. Il ricorrente può allegare documenti utili a provare l’illegittimità del verbale e può richiedere anche di essere sentito personalmente dal Prefetto. A sua volta, il responsabile dell’ufficio/comando cui appartiene l’organo accertatore è tenuto a trasmettere al Prefetto gli atti corredati dalla prova dell’avvenuta contestazione/notificazione e dalle deduzioni tecniche dell’agente che ha accertato l’infrazione.
Dal momento in cui riceve il ricorso, il Prefetto ha 210 giorni (lo si ricava dal combinato disposto degli artt. 203 e 204 del Codice della Strada: 30 + 60 + 120) per accoglierlo oppure rigettarlo. Nel primo caso emette ordinanza di archiviazione, nel secondo caso ingiunge con ordinanza il pagamento di una somma non inferiore al “doppio del minimo edittale” previsto per la violazione. Qualora il Prefetto non si pronunci entro tale termine, il ricorso deve intendersi accolto. Quindi se non ricevete nulla entro 210 giorni potete ritenere il vostro ricorso “vinto”.
Se invece viene emessa l’ordinanza di ingiunzione di pagamento, questa deve essere notificata nei 150 giorni successivi. Ricevuta l’ordinanza, avrete ulteriori 30 giorni di tempo per effettuare il pagamento ed evitare che si proceda all’esecuzione forzata, oppure, per impugnarla per vizi di forma, di motivazione o di tempestività, proponendo ricorso al Giudice di Pace.

La via alternativa al ricorso al Prefetto è proporre ricorso al Giudice di Pace (art. 204bis Codice della Strada), depositandolo presso la sua cancelleria oppure inviandolo con raccomandata a/r. Da quest’anno tali ricorso purtroppo non sono più gratuiti: è necessario pagare il contributo unificato (30 euro per multe fino a 1.500 euro – 70 euro per sanzioni di importi superiori) oltre 8 euro di marca da bollo a titolo di rimborso forfettario dei diritti di cancelleria.
Ricevuto il ricorso, il Giudice di Pace fissa la data dell’udienza alla quale può partecipare personalmente il cittadino-ricorrente, senza la necessità di farsi assistere da un avvocato. Oltre a richiedere l’annullamento della sanzione, è possibile e consigliabile richiedere anche la sospensione del provvedimento impugnato e l’applicazione, in caso di soccombenza, della “sanzione minima”. In questo modo, in caso di rigetto del ricorso, il Giudice potrà comunque mantenere la sanzione al minimo edittale previsto per la violazione.
In genere, ma non necessariamente, il Giudice di Pace assume la sua decisione di accoglimento o di rigetto del ricorso direttamente al termine dell’udienza, dando lettura del c.d. “dispositivo”.
Dal 2006 anche le sentenze del Giudice di Pace in materia di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada sono appellabili. Pertanto il soggetto che si veda respingere il ricorso da parte del Giudice di Pace, può fare appello al Tribunale della circoscrizione dove ha sede il primo. In questo caso dovrà però farsi assistere da un avvocato.

In conclusione, è consigliabile rivolgersi al Prefetto qualora la multa risulti palesemente illegittima e la relativa prova sia semplice ed evidente (ad es. se si contesta la tardività della notifica del verbale, oppure se è stata accertata una sosta in zona ZTL di cui si possiede il permesso di accesso e sosta, ecc.). Non pensiate che il Prefetto, aprioristicamente vi dia torto: se avete ragione sicuramente il vostro ricorso sarà accolto.  I vantaggi in questo caso saranno essenzialmente due: minori costi (soltanto quello di una raccomandata a/r) e rapidità della decisione (come abbiamo detto prima, 210 giorni). Lo svantaggio maggiore si evidenzierà in caso di rigetto del ricorso: ingiunzione al pagamento del doppio della somma.

Quando, invece, le ragioni del ricorrente non siano del tutto evidenti o facilmente dimostrabili, è consigliabile rivolgersi al Giudice di Pace. In tale ipotesi bisognerà sostenere maggiori costi (contributo unificato + 8 euro) e attendere tempi più lunghi, ma sarà possibile ottenere la sospensione dell’esecuzione e, in caso di rigetto, mantenere la sanzione al minimo edittale.

Per ogni ulteriore informazione e aiuto potete contattare SOS Multe & Cartelle al numero unico 848 787 838