Finanziamenti per gli acquisti. Che fare se il venditore non consegna?
In Italia, così come in tutta Europa, sono sempre di più i consumatori che ricorrono allo strumento del credito al consumo per l’acquisto di automobili, elettrodomestici, arredamenti e mobili per la casa, beni ormai “indispensabili” per tutte le famiglie.
Spesso sono gli stessi venditori a fornire moduli e informazioni sulle offerte di finanziamento disponibili per l’acquisto della loro merce.
In realtà, però, i soggetti coinvolti nell’operazione sono tre: acquirente, venditore e società finanziaria.
Il meccanismo è semplice: l’acquirente-consumatore ottiene l’immediata disponibilità del bene, in genere a fronte di un pagamento di una parte del prezzo; la restante somma viene anticipata direttamente al venditore da parte della banca-finanziaria la quale verrà ratealmente rimborsata dall’acquirente con tanto di interessi.
In questo modo il consumatore ha subito a disposizione il bene che gli serve, però finisce di pagarlo in un secondo momento.
Ma cosa succede se il venditore non effettua la consegna, magari perchè è fallito o per qualsiasi altro motivo? Il consumatore deve continuare comunque a corrispondere le rate del finanziamento oppure può interromperne il pagamento?
Le leggi italiane, in particolare il codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005) e il testo unico bancario (D.Lgs. n. 385/1993), che hanno recepito la direttiva comunitaria in materia di credito al consumo (Direttiva Ce n. 87/102), sembrerebbero subordinare il diritto del consumatore di agire direttamente contro il finanziatore alla condizione che tra quest’ultimo e il venditore vi fosse un regime di esclusiva nel finanziamento ai clienti.
Tuttavia, nella pratica, è molto difficile che finanziarie e commercianti si trovino in rapporto di esclusiva, magari proprio per evitare azioni dirette da parte del consumatore nei confronti delle prime.
Ma siamo davvero sicuri che in tali ipotesi sia assolutamente precluso al consumatore il diritto di agire contro la finanziaria per far annullare il contratto di finanziamento, interrompere i pagamenti ed ottenere la restituzione delle somme già corrisposte?
Casi del genere non sono poi così rari; ne è capitato uno proprio davanti al Tribunale di Bergamo: un consumatore aveva interrotto il pagamento alla banca delle rate di un finanziamento ottenuto per l’acquisto di un’automobile mai consegnata dal concessionario, fallito.
A tal proposito, il Tribunale di Bergamo ha ritenuto opportuno interpellare la Corte di Giustizia Ce la quale ha fatto leva sul principale obiettivo della direttiva n. 87/102 che è quello di proteggere i consumatori che sottoscrivono contratti di credito al consumo, in quanto “parti deboli” che non possono esercitare alcuna influenza sul rapporto tra venditore e finanziaria (sono “in balia delle condizioni contrattuali come negoziate tra questi due imprenditori”) e neppure apportare modifiche al testo dei contratti di finanziamento, che sono quasi sempre predisposti dalle finanziarie e presentati sotto forma di moduli prestampati.
La Corte ha quindi concluso che, in caso di mancata consegna del bene acquistato, il consumatore può interrompere il pagamento delle rate del finanziamento e chiedere alla finanziaria la restituzione delle somme già versate, indipendentemente dall’esistenza o meno di un rapporto di esclusiva tra venditore e finanziaria, se glielo permette la legge nazionale (in questo caso quella italiana).
Del resto si tratta di “prestiti finalizzati”: due contratti (quello di acquisto e quello di finanziamento) collegati in quanto indirizzati ad un’operazione unitaria. Lo scopo del contratto di finanziamento è infatti l’acquisto del bene che deve essere indicato nel contratto stesso a pena di nullità (art. 124 n. 3 testo unico bancario). A sua volta, il contratto di acquisto, nel descrivere le modalità di pagamento del prezzo, richiama espressamente il finanziamento sottoscritto dal consumatore. Ne consegue che la mancata consegna del bene andrà necessariamente a “viziare” non soltanto il contratto di acquisto, bensì anche il relativo contratto di finanziamento collegato. Oltretutto, nella maggior parte dei casi il consumatore si trova a dover aderire a modalità del finanziamento come già predisposte dalla società finanziaria d’accordo con il venditore.
In buona sostanza una via d’uscita c’è: se il bene non è stato consegnato, anche il contratto di finanziamento perde ragion d’essere, e perciò il consumatore, avendo l’accortezza di farsi assistere opportunamente in questa delicata operazione da un legale o da un’associazione di consumatori, può ottenere dal giudice di essere liberato dall’obbligo di continuare a pagare le rate del finanziamento, richiedendo anche indietro quanto eventualmente già pagato.
Per chiunque si trovi a dover pagare le rate di un finanziamento per l’acquisto di un bene che non gli è mai stato consegnato, ecco alcuni consigli pratici per cercare di ottenere la restituzione delle somme già pagate, evitando ingiunzioni di pagamento ed azioni legali da parte della finanziaria.
La prima cosa da fare in questi casi è cercare di ottenere il bene acquistato, trasmettendo al venditore una lettera di diffida ad adempiere con la quale gli si chiede di effettuare la consegna entro un congruo termine (in genere quindici giorni dal suo ricevimento).
Se, tuttavia, il venditore continua a non consegnare il bene, è opportuno spedirgli una seconda lettera: la c.d. costituzione in mora del debitore, dalla quale derivano una serie di effetti favorevoli per chi è creditore (decorrenza degli interessi legali, interruzione della prescrizione, ecc.).
Entrambe le lettere vanno inviate con raccomandata a/r non soltanto al venditore, ma anche in copia conoscenza alla finanziaria. Informata tale società della situazione, si può così tentare di raggiungere con questa un accordo, ad esempio chiedendo la sospensione temporanea del pagamento delle rate in attesa che il problema si risolva. In caso contrario, è opportuno inviare subito alla società finanziaria una lettera per la risoluzione del contratto per inadempimento del fornitore.
Soltanto quando tutti questi tentativi saranno risultati vani, si può agire direttamente contro la finanziaria per ottenere l’annullamento del contratto di finanziamento e la restituzione delle somme già versate.
Giacomo Rosso, avvocato in Genova.
Con il contributo della Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati della Regione Lombardia: la Direzione promuove e sostiene, nell’ambito dei propri programmi d’intervento, iniziative di tutela dei consumatori e degli utenti.
Per informazioni è possibile consultare il sito internet www.commercio.regione.lombardia.it.