Beni in garanzia: come farsi valere

Lo abbiamo già detto qualche mese fa parlando di elettrodomestici, ma vale per tutti i beni di consumo (cioè quelli che un consumatore acquista da un venditore “professionale”): quando si manifestano vizi, difetti o altre non conformità entro due anni dalla loro consegna opera la garanzia legale.

Si tratta del diritto irrinunciabile del consumatore di chiedere ed ottenere, senza spese e a sua scelta, la riparazione o la sostituzione di un prodotto che presenti un difetto, un malfunzionamento o, comunque, non abbia le caratteristiche previste dal contratto di acquisto.
Quindi “non conforme” può essere il bene che, ad esempio: non è idoneo al suo normale utilizzo, non corrisponde alla descrizione fatta dal venditore oppure al modello o al campionario esposto dal venditore, non offre le prestazioni e la qualità pubblicizzate o indicate nell’etichetta. Si verifica un difetto di conformità anche quando montaggio e installazione vengono mal eseguiti dal venditore o da chi opera sotto la sua responsabilità.

Per far valere il proprio diritto alla garanzia, però, il consumatore ha un obbligo da rispettare: denunciare il vizio al venditore entro due mesi dalla sua scoperta. Continua a leggere

Finanziamenti e rate: come difendersi

 

Finanziamenti per gli acquisti. Che fare se il venditore non consegna?

In Italia, così come in tutta Europa, sono sempre di più i consumatori che ricorrono allo strumento del credito al consumo per l’acquisto di automobili, elettrodomestici, arredamenti e mobili per la casa, beni ormai “indispensabili” per tutte le famiglie.
Spesso sono gli stessi venditori a fornire moduli e informazioni sulle offerte di finanziamento disponibili per l’acquisto della loro merce.
In realtà, però, i soggetti coinvolti nell’operazione sono tre: acquirente, venditore e società finanziaria.
Il meccanismo è semplice: l’acquirente-consumatore ottiene l’immediata disponibilità del bene, in genere a fronte di un pagamento di una parte del prezzo; la restante somma viene anticipata direttamente al venditore da parte della banca-finanziaria la quale verrà ratealmente rimborsata dall’acquirente con tanto di interessi.
In questo modo il consumatore ha subito a disposizione il bene che gli serve, però finisce di pagarlo in un secondo momento.

Ma cosa succede se il venditore non effettua la consegna, magari perchè è fallito o per qualsiasi altro motivo? Il consumatore deve continuare comunque a corrispondere le rate del finanziamento oppure può interromperne il pagamento? Continua a leggere