La Casa del Consumatore fa risparmiare 100 milioni di euro agli italiani

Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso presentato dalla Casa del Consumatore (assistita dall’avv. Mattia Crucioli di Genova e dall’avv. Giovanni Ferrari, oggi presidente nazionale dell’associazione), annullando la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) del 4/8/2008 avente ad oggetto la “revisione dei prezzi minimi garantiti di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 6 novembre 2007, n. 280/07”.
La delibera era stata impugnata dall’associazione denunciando la grave lesione che avrebbe comportato per gli interessi dei consumatori e degli utenti, avendo disposto (tra l’altro con effetto retroattivo, a partire dall’inizio del 2008) l’aumento del prezzo minimo garantito per l’acquisto di energia idroelettrica prodotta da determinati tipi di impianti, sulla base di mere dichiarazioni di maggiori costi prive di oggettivo riscontro e provenienti dalle associazioni di categoria dei produttori interessati: il maggior onere derivante dall’aumento dei prezzi sarebbe stato sopportato integralmente dagli utenti finali che si sarebbero visti addebitare sulle bollette, attraverso l’aumento della componente tariffaria A3, gli importi necessari a far fronte all’aumento del prezzo (circa cento milioni di euro).
Per far comprendere esattamente quanto denunciato al TAR Lombardia, occorre inquadrare sinteticamente la materia.
La normativa vigente prevede che l’AEEG definisca, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato, le modalità di ritiro dell’energia elettrica prodotta, tra l’altro, da particolari impianti alimentati da fonti rinnovabili (eolica, solare, geotermica, idraulica ecc.).
Con deliberazione n. 280/07 l’AEEG ha disposto che l’acquisto dell’energia prodotta dalle predette fonti rinnovabili (c.d. “ritiro dedicato”) debba essere effettuato da un unico soggetto intermediario a livello nazionale, la società Gestore Servizi Elettrici S.p.A.(GSE).
GSE, dunque, acquista l’energia elettrica dai produttori aventi diritto, rivendendo tale energia sul mercato elettrico.
Nel caso di impianti idroelettrici con potenza nominale media annua fino a 1MW, limitatamente ai primi due milioni di kWh prodotti annualmente da ciascun impianto e ritirati da GSE, l’art. 5 della deliberazione 34/05 (già discostandosi da quanto sopra detto circa il riferimento a “condizioni economiche di mercato”) prevede che vengano riconosciuti i c.d. “prezzi minimi garantiti”, mediamente più alti rispetto ai prezzi di mercato, al fine però di assicurare la sopravvivenza economica agli impianti di minori dimensioni.
Le differenze tra i costi sostenuti da GSE per l’acquisto dell’energia elettrica e i ricavi ottenuti da GSE dalla vendita di tale energia sul mercato vengono compensati dal cd. “conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate”., alimentato dalla componente tariffaria A3 che grava sugli utenti finali.
Ad agosto del 2008, con la deliberazione impugnata, l’AEEG aveva ritenuto opportuno ridefinire, a far data dall’inizio del 2008, “i valori dei prezzi minimi garantiti e gli scaglioni progressivi di produzione per cui si applicano, nel solo caso di impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW, tenuto conto dei costi medi effettivi di esercizio e manutenzione rappresentati dalle associazioni dei produttori interessati al fine di assicurare la sopravvivenza economica degli impianti di piccole dimensioni anche qualora i prezzi di mercato dovessero scendere significativamente”.
I prezzi erano stati ridefiniti in misura tale che mediamente GSE dal 2008 avrebbe dovuto pagare una differenza media di circa 10,00 €/Mwh in più rispetto al 2007.
Poiché la quantità di energia oggetto del ritiro dedicato (idroelettrici con potenza sotto 1 MW) per il 2008 è stata di oltre 5.000.000 di Mwh (ed altrettanti ne sono stimati per il 2009), il maggior costo che i consumatori elettrici avrebbero dovuto sopportare in caso di vigenza della delibera sarebbe stato di oltre 100 milioni di euro.
Quindi in buona sostanza ciò che l’associazione ha denunciato al TAR è che:
1)va bene che l’energia idroelettrica può essere incentivata, però
2)aumentare il prezzo di acquisto sulla sola base di generiche dichiarazioni di maggiori costi da parte delle associazioni di produttori già incentivati non è di per sé legittimo e sufficiente all’applicazione dell’aumento in danno ai consumatori;
3)quindi il provvedimento AEEG, senza presupposti di favore per l’ambiente o altri nobili fini, semplicemente avrebbe alterato i normali meccanismi concorrenziali del mercato e, cosa più grave, avrebbe arrecato un danno economico a milioni di utenti domestici.
Per tutti questi motivi La Casa del Consumatore ha impugnato la delibera. Il TAR Lombardia ha accolto e il ricorso e quindi per fortuna i danni chela delibera avrebbe potuto arrecare non si sono verificati, anche grazie al fatto che correttamente l’Autorità, in attesa di una decisione sull’impugnativa, non aveva ancora applicato la delibera ed i conseguenti aumenti di costo.