Dalle telecamere all’interno degli istituti scolastici alla pubblicazione online dei genitori morosi nel pagamento della retta scolastica o della mensa: ecco le indicazioni generali fornite dal Garante della Privacy a dirigenti scolastici, professori, genitori e alunni delle scuole italiane.
Telecamere: possono essere installate all’interno degli istituti ma vanno segnalate con appositi cartelli e, comunque messe in funzione soltanto quando quando la scuola è chiusa.
Come regola generale, salvo casi eccezionali, le immagini registrate dalle telecamere devono essere cancellate dopo 24 ore.
Trattamento dei dati sensibili: ogni scuola deve informare in maniera adeguata i propri alunni e le loro famiglie circa quali dati personali vengono raccolti, nonchè sulle modalità del loro utilizzo. Massima cautela è raccomandata nel trattare informazioni particolarmente “sensibili” come origini etniche, convinzioni religiose, stato di salute, ecc.
In caso di informazioni errate, incomplete o superate, i diretti interessati possono chiederne la cancellazione, la correzione o l’aggiornamento.
Sito internet della scuola: è illecito pubblicare online i nominativi dei genitori morosi o ritardatari nel pagamento della retta o del servizio mensa. Così come non si possono pubblicare sul sito internet della scuola i nomi degli studenti che usufruiscono gratuitamente della mensa in quanto appartenenti a famiglie con reddito basso o a fasce deboli.
Solo gli avvisi generali e generici possono essere pubblicati online: le comunicazioni individuali devono essere fatte “privatamente” ai singoli interessati.
Temi in classe: l’insegnante può assegnare lo svolgimento di elaborati riguardanti il mondo personale dei propri alunni. Sta poi alla sua sensibilità scegliere se e quali temi leggere in classe, cercando di trovare il giusto equilibrio tra esigenze didattiche e tutela della riservatezza.
Voti di compiti in classe e interrogazioni ed esiti di scruti ed esami: sono pubblici. È il Ministero dell’istruzione che richiede conoscibilità e trasparenza circa il rendimento scolastico degli alunni.
Prove differenziate, ovvero le prove sostenute da studenti portatori di handicap: le informazioni circa le loro condizioni di salute non devono essere pubblicate, nemmeno indirettamente attraverso i tabelloni degli scrutini/esami. Quindi il riferimento alle prove differenziate può essere inserito solo ed esclusivamente nell’attestazione che viene rilasciata direttamente allo studente.