Autovelox sì, ma non dappertutto

Gli autovelox sono dispositivi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni dei limiti di velocità stabiliti in base all’art. 142 del codice della strada.
L’obiettivo principale del loro impiego dovrebbe sempre essere quello di garantire la sicurezza stradale.
Molti automobilisti, però, li considerano strumenti posizionati abilmente dai comuni in punti strategici per fare cassa e percepiscono le relative contravvenzioni come particolarmente ingiuste.
Ciò anche alla luce dei recenti  “scandali” che hanno interessato numerosi comuni e loro funzionari indagati per aver utilizzato apparecchiature irregolari, perchè non omologate o, ancor peggio, tarate “ad arte” in modo da registrare una velocità superiore a quella reale.

In realtà, la legge consente agli organi di polizia di servirsi di questi strumenti tecnici per rilevare la velocità delle auto in corsa. Tuttavia, se la regola generale è quella della contestazione immediata da parte dell’agente in divisa, ad essa è possibile derogare soltanto quando vi è una valida giustificazione, ovvero quando la strada sia talmente trafficata da rendere eccessivamente difficoltoso e pericoloso per la circolazione fermare le auto che procedono ad alta velocità.

Dunque, chi decide se una determinata strada è da considerarsi “arteria ad alto livello di scorrimento”?
Lo stabilisce il Prefetto della città con il suo decreto sulla viabilità.
In questo caso, però, la sua discrezionalità amministrativa è limitata alle valutazioni relative al tasso di incidentalità, alle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico e alle altre cause per le quali “non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati” (D.L. n. 121 del 2002).

La Corte di Cassazione con una recente sentenza (la n. 3701 del 2011) ha chiarito che queste valutazioni sono insindacabili nel merito dal Giudice, il quale, però, può verificare che le verifiche siano state realmente effettuate dal Prefetto e quindi, eventualmente, disapplicare il decreto  se illegittimo in quanto adottato in violazione delle norme di legge, nello specifico dell’art. 2 del codice della strada.
Tale norma, infatti, definisce i requisiti strutturali delle strade urbane di scorrimento sulle quali può essere posizionato un autovelox funzionante anche in assenza di agenti accertatori (carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con eventuali intersezioni a raso semaforizzate).

Nel caso specifico la Cassazione ha dato ragione ad un automobilista di Treviso che si era opposto ad una multa con autovelox adducendo l’illegittimità del decreto prefettizio sulla viabilità ed ha rinviato la causa al Tribunale per verificare “se l’inclusione della strada in questione nell’elenco contenuto nel decreto prefettizio sia stata operata o meno nel rispetto della normativa del codice della strada che individua le caratteristiche strutturali che deve possedere una strada per essere qualificata come strada urbana di scorrimento”.

Avv. Valeria Gritti
Casa del Consumatore – sede di Genova