Nell’ultimo anno i voucher sono stati largamente utilizzati da compagnie aeree, organizzatori di eventi e gestori di impianti sportivi per rimborsare i consumatori dei servizi anticipatamente pagati e non usufruiti a causa dei divieti imposti dalle autorità nazionali.
La normativa in materia di rimborsi è stata oggetto di notevoli discussioni e di svariate modifiche che hanno mandato in tilt i consumatori. Oggi vogliamo fare il punto della situazione e informare tutti coloro in possesso di voucher delle importanti novità introdotte i giorni scorsi, in primis l’estensione della durata. Si passa dalla validità di 18 mesi a 24 mesi per voucher di titoli di viaggio, soggiorni e pacchetti turistici, invece da 18 mesi a 36 mesi per gli spettacoli.
Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle modalità di rimborso e la durata dei singoli voucher.
RIMBORSO SPETTACOLI, MUSEI E ALTRI LUOGHI DELLA CULTURA
I biglietti per spettacoli di qualsiasi natura e di ingresso ai musei e ad altri luoghi culturali vengono rimborsati dall’organizzatore dell’evento tramite:
– restituzione del prezzo del biglietto pagato;
– voucher di pari importo da utilizzare entro 36 mesi dall’emissione.
Per i concerti di musica leggera cancellati definitivamente, l’organizzatore provvede immediatamente a rimborsare il consumatore restituendo la somma versata.
Se la prestazione dell’artista originariamente programmata viene annullata senza rinvio ad altra data nel periodo di validità del voucher, alla scadenza dello stesso l’organizzatore è tenuto a restituire ai soggetti acquirenti la somma versata.
Per gli spettacoli dal vivo rinviati a causa dell’emergenza da Covid-19, i titoli di accesso già acquistati rimangono validi per la durata di 36 mesi, a condizione che lo spettacolo sia posticipato con data certa e comunque non successiva al 31 dicembre 2023.
La scelta della modalità di rimborso spetta all’organizzatore dell’evento e l’emissione del voucher non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.
RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO
I titoli di viaggio non usufruiti a causa dell’emergenza da Covid-19 sono rimborsati dal vettore tramite:
– restituzione del corrispettivo versato per il titolo di viaggio;
– voucher di pari importo da utilizzare entro 24 mesi dall’emissione.
Il consumatore però deve sapere che i voucher emessi per i contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, possono essere rimborsati in denaro decorsi 12 mesi dalla data di emissione e la restituzione dell’importo pagato dovrà essere corrisposta entro 14 giorni dalla richiesta.
La scelta della modalità di rimborso spetta al vettore e l’emissione del voucher non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.
RIMBORSO SOGGIORNI
I soggiorni pagati e non usufruiti a causa dell’emergenza epidemiologica devono essere rimborsati dalla struttura ricettiva attraverso:
– restituzione del prezzo pagato;
– servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo;
– voucher di pari importo da utilizzare entro 24 mesi dall’emissione.
Decorsi 24 mesi dall’emissione, i voucher non usufruiti verranno rimborsati entro 14 giorni dalla data di scadenza.
La scelta della modalità di rimborso spetta alla struttura ricettiva e l’emissione del voucher non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.
RIMBORSO PACCHETTI TURISTICI
I pacchetti turistici pagati e non usufruiti a causa dell’emergenza epidemiologica devono essere rimborsati dall’organizzatore attraverso:
– restituzione del prezzo pagato;
– pacchetto turistico di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo;
– voucher di pari importo da utilizzare entro 24 mesi dall’emissione.
Decorsi 24 mesi dall’emissione, i voucher non usufruiti verranno rimborsati entro 14 giorni dalla data di scadenza.
La normativa si applica anche nei casi in cui il titolo di viaggio, soggiorno o pacchetto turistico siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un’agenzia di viaggio o di un portale di prenotazioni, anche in deroga alle condizioni pattuite.
Inoltre, con il consenso delle parti, il voucher può essere ceduto dal beneficiario all’agenzia di viaggio ovvero può essere emesso direttamente in favore di quest’ultima nei casi in cui il pagamento o la prenotazione siano stati effettuati dalla stessa.
La scelta della modalità di rimborso spetta all’organizzatore e l’emissione del voucher non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.
RIMBORSO ABBONAMENTI IMPIANTI SPORTIVI
Le disposizioni emergenziali per far fronte all’emergenza epidemiologica hanno impedito a molti consumatori di usufruire dei servizi di palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo. Coloro in possesso di abbonamento, possono vedersi riconoscere dal gestore del servizio sportivo:
– rimborso in denaro per il periodo non usufruito;
– erogazione del servizio con modalità a distanza (quando ciò risulta possibile);
– voucher di pari valore.
Nel caso venga emesso un voucher, il consumatore deve sapere che dovrà avere un valore pari al credito vantato e dovrà essere utilizzabile entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale.
Attualmente la fine dello stato di emergenza è fissato al 31 marzo 2022, pertanto i voucher emessi dai gestori degli impianti sportivi dovranno essere utilizzati entro il 30 settembre 2022.
La scelta della modalità di rimborso spetta al gestore dell’impianto sportivo e l’emissione del voucher non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.
Per ulteriori informazioni e ricevere assistenza, contattate Casa del Consumatore scrivendo all’indirizzo mail info@casadelconsumatore.it
Articolo realizzato nell’ambito del Progetto RETE CONSUMATORI LOMBARDIA, con i fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Riparto 2020