L’emergenza epidemiologica Covid-19 ha messo in difficoltà molte famiglie che avevano fatto ricorso a finanziamenti per acquistare un’auto, un nuovo elettrodomestico oppure semplicemente per avere una disponibilità maggiore di credito.
Assofin, l’Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare, ha pubblicato la moratoria che aiuta i consumatori in difficoltà economica, permettendo loro di chiedere la sospensione dei finanziamenti superiori a 1000 euro per un periodo massimo di sei mesi.
Come fare per ottenere la sospensione?
La sospensione non è automatica, occorre presentare una richiesta alla finanziaria. La moratoria verrà concessa dagli intermediari solo a seguito di verifica dei requisiti richiesti.
Chi può presentare la richiesta?
I titolari dei contratti di credito che per effetto del Covid-19 a partire da una data successiva al 21 febbraio 2020 e fino alla data ultima del 30 giugno 2020 indicata dall’EBA nelle sue Linee Guida del 2 aprile 2020, si trovano in una situazione di difficoltà economica a causa di:
– cessazione del rapporto di lavoro subordinato (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione);
– cessazione dei rapporti di lavoro atipici previsti dall’art. 409, numero 3, c.p.c. (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione);
– sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (cassa integrazione o altri ammortizzatori sociali).
I titolari dei contratti di credito che sono lavoratori autonomi e liberi professionisti, devono certificare di aver registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 o nel minor periodo tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o restrizione della propria attività a seguito dell’attuazione delle disposizioni adottate a causa dell’emergenza Covid-19.
Gli eredi dei soggetti che avevano stipulato dei contratti non assistiti da polizza di protezione del credito, se in possesso dei requisiti richiesti.
Come funziona la sospensione?
La sospensione può essere richiesta per importi finanziati oltre 1.000 euro, con durata originaria superiore a sei mesi, concessi ai consumatori da banche e intermediari finanziari.
Per richiedere la sospensione, alla data del 21 febbraio 2020 non devono risultare ritardi di pagamento qualificando le posizioni in default o forborne, ovvero non deve esserci stata decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto.
La sospensione può avere una durata massima di sei mesi e potrà riguardare il pagamento dell’intera rata mensile o il pagamento della sola quota capitale. Vi informiamo però che la modalità di sospensione spetta all’operatore finanziario.
E gli interessi?
Nel caso di sospensione del pagamento dell’intera rata, gli interessi vengono calcolati sul debito residuo al tasso (TAN) previsto dal contratto di finanziamento originario. Tali interessi potranno essere rimborsati dopo la sospensione, con una delle seguenti modalità:
– suddivisi in quote di pari importo e in numero uguale alle rate residue del finanziamento. In questo caso ad ogni rata prevista dal contratto originario verrà aggiunta una quota interessi;
– in un’unica soluzione al pagamento della prima rata;
– con l’aggiunta di alcune rate alla fine del piano di ammortamento.
Nel caso di sospensione della sola quota capitale, gli interessi continueranno ad essere pagati e calcolati sul debito residuo al tasso (TAN) previsto dal contratto di finanziamento originario. Quest’ultima soluzione sarebbe preferibile, ma la scelta spetta all’operatore finanziario.
L’attivazione della sospensione non addebiterà al cliente oneri o costi per l’espletamento della procedura.
E’ opportuno ricordare che la sospensione comporterà inevitabilmente un prolungamento del periodo di ammortamento inizialmente previsto. Per questo motivo, in presenza di polizze assicurative che assistono il credito, le compagnie potranno prolungare la validità di dette polizze per il tempo necessario al pagamento delle rate sospese.
Ulteriori requisiti per le cessioni del quinto dello stipendio
Per poter richiedere la sospensione è opportuno che l’azienda pubblica o privata presso cui lavora il dipendente accetti la richiesta, risultando giuridicamente obbligata a recuperare le rate temporaneamente sospese, comprensive degli interessi maturati nel periodo di sospensione.
Le rate sospese potranno essere pagate alla fine del piano di ammortamento originario oppure attraverso delle trattenute da effettuarsi anche nel corso dell’ammortamento in aggiunta a quelle già dovute ai fini del rimborso.
Inoltre, è opportuno che le compagnie assicurative accettino che le polizze stipulate per assistere il credito, coprano il periodo necessario per il pagamento delle rate sospese e quindi siano valide per un periodo superiore alla durata originaria del piano di ammortamento.
Se avete bisogno di ulteriori informazioni scrivete a Casa del Consumatore all’indirizzo mail info@casadelconsumatore.it.
Articolo realizzato nell’ambito del Progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese – avviso n. 3/2020.