Finalmente possiamo dare informazioni più dettagliate a chi non deve pagare il canone Rai che, come ormai ben sa, da quest’anno viene addebitato al titolare della bolletta dell’energia elettrica della casa di residenza.
Negli ultimi mesi abbiamo sentito un po’ di tutto su questa nuova modalità di pagamento, ma solo qualche giorno fa, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sono state pubblicate le istruzioni ed il modello (scaricabile da QUI) che il titolare dell’utenza elettrica deve presentare nei seguenti casi:
– se lui stesso o i componenti della sua famiglia anagrafica non detengono apparecchi TV;
– se non detiene ulteriore apparecchio televisivo oltre a quelli fatti suggellare in precedenza;
– se il canone non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica;
– se sono venuti meno i presupposti di una dichiarazione precedentemente presentata (per esempio con l’acquisto di un televisore dopo l’inoltro della dichiarazione).
Cosa si intende per famiglia anagrafica?
La famiglia anagrafica è quell’insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
Chi deve compilare il modello?
Il modello deve essere compilato dai contribuenti titolari di utenza di fornitura di energia elettrica o dall’erede nel caso di utenza intestata a persona deceduta.
Come inoltrare il modello?
Il modello può essere inoltrato alternativamente in due modalità:
– tramite invio telematico, dal contribuente o erede, entro il 10 maggio 2016 (fa fede la data indicata nella ricevuta telematica) con applicazione web disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate con le credenziali Fisconline o Entratel oppure mediante intermediari abilitati;
– tramite raccomandata, entro il 30 aprile 2016 (fa fede la data risultante dal timbro postale), unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento, all’indirizzo: Agenzia delle entrate, Ufficio Torino 1, Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
I modelli presentati telematicamente fino al 10 maggio 2016 e tramite servizio postale fino al 30 aprile 2016, producono effetti per l’intero canone 2016; invece quelli presentati telematicamente dall’11 maggio 2016 al 30 giugno 2016 e tramite servizio postale dal 1° maggio 2016 al 30 giugno 2016, producono effetti per il canone relativo al secondo semestre del 2016; ed i modelli presentati dal 1° luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017 produrranno effetti per il canone 2017.
Chi attiva una nuova utenza elettrica per la casa di residenza (non già titolare di altra utenza nell’anno di attivazione) deve presentare il modello di non detenzione entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura.
E’ importante sottolineare che il modello con cui si dichiara di non detenere un apparecchio televisivo ha validità annuale, come la denuncia di cessazione dell’abbonamento, anche per suggellamento. Quindi, nel caso di permanenza di tali presupposti, il modello va compilato annualmente. Inoltre bisogna ricordare che in caso di false dichiarazioni, il soggetto dichiarante si espone a responsabilità penale.