Con l’entrata in vigore del decreto legge 132 del 12 settembre 2014, lo snellimento delle pratiche di separazione e divorzio potrebbe trovare finalmente pratica attuazione, ponendo l’Italia, di colpo, tra i paesi dove separarsi e divorziarsi è più semplice.
È stato infatti introdotta da pochi giorni in Italia la “negoziazione assistita”, al fine di semplificare i procedimenti legati alle crisi coniugali, orientandoli verso una definizione privata, con l’aiuto di un avvocato o addirittura direttamente davanti all’ufficiale dello stato civile, senza quindi alcun coinvolgimento del Tribunale.
Ma vediamo più nel dettaglio le novità entrate subito in vigore.
Prima ipotesi: Convenzione di negoziazione assistita da un Avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
In base all’art. 6 del decreto, i coniugi possono procedere alla separazione o al divorzio con l’ausilio di un avvocato.
Tale nuova regolamentazione non può applicarsi in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero di figli economicamente non autosufficienti.
L’accordo raggiunto a seguito della convenzione, produce gli stessi effetti della decisionedel giudice.
In buona sostanza sarà compito dell’avvocato redigere un “accordo” sottoscritto dalle parti e da lui autenticato, sulla cui base si può poi procedere alla separazione o al divorzio. Tale accordo deve poi essere trasmesso, a cura dell’avvocato, entro dieci giorni all’Ufficiale dello stato civile del Comune presso il quale il matrimonio era stato trascritto (nel caso di matrimonio religioso) o iscritto (nel caso di matrimonio civile).
Seconda ipotesi: Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile.
Rispetto alla negoziazione assistita da un avvocato, questa procedura oggi non è ancora applicabile. Bisogna attendere trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 132/2014 (sempre che, in sede di conversione del decreto, il Parlamento non introduca modifiche).
Questa diversa via riguarda il caso in cui i coniugi concludano un “loro accordo”, che potrà avere ad oggetto la separazione, lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio (ossia il divorzio) o la modifica delle condizioni della separazione o del divorzio.
In questo caso, l’accordo potrà concludersi direttamente innanzi all’Ufficiale dello stato civile, ad eccezione dei casi già visti sopra, ossia se ci sono figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero figli economicamente non autosufficienti.
Inoltre, per potersi avvalere della procedura semplificata, l’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale tra i coniugi (ipotesi in cui vi siano beni mobili o immobili che un coniuge voglia trasferire all’altro coniuge).
In altri termini, la procedura troverà attuazione in assenza di contestazioni tra i coniugi, in assenza di figli (unica ipotesi ammessa la presenza di figli maggiorenni e autosufficienti), e qualora non vi sia alcun passaggio di proprietà fra i coniugi.
Anche seguendo questa strada, si produrranno gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali in materia, ai quali equivarranno in toto.
Il termine previsto per la proposizione della domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili decorre dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita da un avvocato, ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’Ufficiale dello stato civile.
Nulla di mutato invece per quanto concerne la tempistica: il divorzio potrà infatti essere richiesto non prima di tre anni dall’accordo dei coniugi.