Capita spesso che, spostando il comò della nonna, o frugando in un cassetto di vecchi ricordi, ci si imbatta inaspettatamente anche in oggetti di valore di cui si ignorava l’esistenza. Assai frequentemente il piccolo tesoro rinvenuto consiste in un buono postale fruttifero, che – tramandato di generazione in generazione – nessuno ricordava più di avere e, quindi, mai aveva riscosso. Cosa fare al rinvenimento fortuito del buono postale?
Va, innanzitutto, verificata la scadenza del titolo stesso. Frequentemente i buoni postali venivano e vengono rilasciati con periodi di scadenza molto lunghi, anche di venti o trent’anni (salvo eventuali possibili proroghe). È bene, dunque, verificare se il buono postale sia in corso di validità, sia già scaduto o ancora debba spirare il termine di scadenza.
Se il buono è scaduto, è bene tenere presente che esso può essere regolarmente riscosso entro dieci anni dal termine di scadenza.
Se, quindi, il buono postale in vostro possesso scadeva nel dicembre del 2002, siete ancora in tempo a scambiarlo presso l’Ufficio Postale entro dicembre 2012.
In questi casi occorre, innanzitutto, verificare chi abbia il diritto di riscuotere il buono. Non è raro, infatti, che l’intestatario del buono sia, nel frattempo, deceduto. In questo caso è necessario che la richiesta di rimborso del buono stesso venga formulata da tutti gli eredi.
Ad esempio: se ci si trova in possesso di un buono postale intestato al nonno, defunto, potranno e dovranno effettuare la richiesta di rimborso i suoi eredi, ossia la nonna – eventualmente superstite – e i suoi figli, che avranno diritto di percepire le somme derivanti dalla riscossione nella misura prevista dal Codice Civile in caso di concorso tra più eredi. Per comprovare la propria qualità di eredi, è sufficiente produrre alle Poste una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Poste Italiane s.p.a., in quanto concessionaria di pubblico servizio, è obbligata a ricevere tale dichiarazione sostitutiva, a norma del d.p.r. n. 445/2000).
Decorsi i dieci anni dalla data di scadenza, purtroppo, il buono è prescritto, il che comporta che il diritto di riscuoterne il capitale ed i frutti non può essere più validamente azionato.
In passato, tuttavia, sembrava essersi aperto uno spiraglio per ottenere il rimborso del buono postale fruttifero anche dopo lo spirare del termine di prescrizione: l’art. 8 comma 2, del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione del 19 dicembre 2000 (G.U. n. 300 del 27 dicembre 2000) testualmente dispone che “La Cassa depositi e prestiti ha facoltà di disporre, con apposita delibera del consiglio di amministrazione, il rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che ne facciano richiesta”.
Ad oggi, tuttavia, la strada che sembrava essere stata tracciata in favore dei titolari ritardatari dei buoni postali non è percorribile.
Nel 2003, in seguito alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, ad essa è subentrato, per i rapporti ancora in corso (compresi i buoni postali fruttiferi), il Ministero delle Finanze. Tale circostanza ha comportato che i buoni postali fruttiferi vengono trasferiti al Ministero ed equiparati ai titoli del debito pubblico (ad esempio BOT, BTP, CCT) ed assoggettati alla relativa disciplina in tema di prescrizione, ossia quella del Codice Civile.
Il Ministero, ritenendo che l’applicazione di discipline differenti in materia di prescrizione, tra titoli di debito pubblico e buoni postali fruttiferi, determinerebbe una disparità di trattamento per i titolari, ha definitivamente precluso la possibilità di rimborso dei secondi dopo lo spirare del termine decennale dalla scadenza da parte della Cassa depositi e prestiti.
Fate, quindi, attenzione, nel momento in cui doveste rinvenire un buono postale fruttifero, a non perdere tempo e non esitate ad attivarvi! Una semplice trascuratezza potrebbe comportare che un ricco capitale si trasformi in una semplice pergamena decorativa da incorniciare ed appendere, come ricordo di famiglia, sul caminetto in salotto.
Articolo redatto dalla Casa del Consumatore di Reggio Calabria