L’estate si avvicina, è tempo di prenotare le vacanze.
Ogni anno sono molti gli italiani che scelgono di passare le ferie nei villaggi turistici. È la formula preferita dalle famiglie con bambini piccoli grazie alla varietà di servizi offerti in aggiunta al semplice vitto-alloggio delle strutture alberghiere.
Dalla spiaggia attrezzata al miniclub per bambini, dalla piscina ai campi da tennis e tutto ciò che è servizio di animazione sono tutti “extra” che caratterizzano spesso l’offerta turistica dei villaggi vacanze e che, se non vengono garantiti e forniti in maniera adeguata, possono dare luogo a risarcimenti per danni da vacanza rovinata.
La Corte di Cassazione ha di recente chiarito, con la sentenza n. 3256 del 2 marzo 2012, che tali servizi non possono considerarsi “mere facilitazioni accessorie al soggiorno”, bensì dei veri e propri servizi turistici strumentali ed essenziali per la realizzazione dello scopo vacanziero del turista.
Si tratta di una precisazione molto importante, perchè permette di applicare la disciplina legislativa dei pacchetti turistici anche ai soggiorni presso villaggi vacanze che offrono, ad un “prezzo forfetario”, l’alloggio combinato con servizi turistici che costituiscono parte significativa del contratto.
In particolare, qualora il turista riscontri inefficienze ed inadempimenti legati a questo tipo di servizi, potrà invocare la disciplina dei pacchetti turistici (oggi confluita nel Codice del Turismo), richiedendo il risarcimento del c.d. danno da vacanza rovinata, oltre ai danni economici subiti.
Questa importante sentenza ha avuto origine dalla vicenda di due coniugi, genitori di due minori, che avevano scelto da un catalogo e conseguentemente acquistato un pacchetto comprensivo di pernottamento con mezza pensione in un villaggio turistico e, previo acquisto di una “tessera club”, una serie di servizi turistici che, una volta giunti sul posto, i coniugi hanno giudicato scarsi e deludenti.
In particolare essi lamentano, oltre alla non fruibilità della spiaggia, l’incompetenza e mancanza di professionalità dello staff del mini club, confermata dal temporaneo smarrimento della loro figlia minore.
Spetterà alla Corte di merito valutare se le lamentele dei coniugi sono fondate o se si tratti di mera insoddisfazione commerciale che non dà diritto al risarcimento dei danni. Il tutto, però, dovrà avvenire in applicazione delle norme che regolano i pacchetti turistici, tenuto conto del fatto che servizi diversi ed ulteriori rispetto al semplice vitto e alloggio compongono, unitamente a quest’ultimo, un vero e proprio pacchetto e costituiscono parte essenziale della vacanza. Pertanto un loro cattivo o mancato adempimento può dare diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e “morali” che ne siano derivati.
Avv. Valeria Gritti
Casa del Consumatore – sede di Genova
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Sul sito della Casa del Consumatore è a disposizione di tutti gli associati il modello di lettera per chiedere il rimborso e il risarcimento dei danni da inadempimento di servizi del pacchetto turistico.