Bilancio familiare: ogni anno bisogna fare i conti, tra le altre cose, con il rinnovo della polizza r.c. auto. Si tratta di un’assicurazione imposta per legge (art. 1 legge n. 990/69) per tutti i veicoli a motore: una spesa che può risultare “antipatica”, ma la cui utilità viene in evidenza quando, purtroppo, si subisce o si provoca un incidente.
L’assicurato paga il c.d. “premio”, in cambio la compagnia assicuratrice provvede al risarcimento dei danni materiali e personali cagionati ai terzi (ovvero tutti i soggetti coinvolti nell’incidente, eccetto il conducente che ne sia responsabile) dalla circolazione del veicolo assicurato, anche se nei limiti del massimale (la somma massima di copertura prevista dal contratto di assicurazione).
In tema di danni materiali coperti dall’assicurazione, il principio-base è quello per cui il risarcimento serve per “porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l’evento lesivo” (Cass. n. 9740/2002). In applicazione di tale regola, la Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 1688/2010, ha chiarito come l’assicurazione sia tenuta a liquidare tutte le spese necessarie per la riparazione del veicolo danneggiato comprensive di IVA (a meno che il danneggiato, per l’attività che svolge, abbia diritto alla rimborso oppure alla detrazione), indipendentemente dal fatto che la riparazione non sia ancora avvenuta. Con la stessa sentenza è stata poi ammessa la risarcibilità del c.d. “danno da fermo tecnico”, cioè del danno accessorio e conseguenziale derivante dall’impossibilità di utilizzare l’autovettura durante il tempo necessario per la riparazione e liquidabile in via equitativa anche in assenza di sua prova specifica, “rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato”.
In caso di incidente la prima cosa da fare è presentarne denuncia alla propria assicurazione entro tre giorni (art. 1913 cod. civ.), prorogabili in circostanze particolari, ad es. un ricovero ospedaliero.
Ma a chi va presentata la richiesta di risarcimento dei conseguenti danni materiali e personali?
Dal 2007 è previsto l’istituto del “risarcimento diretto”: in seguito ad un incidente tra due veicoli identificati, assicurati ed immatricolati in Italia, da cui siano derivati danni materiali e/o lesioni personali non gravi (entro il 9% di invalidità), chi ha ragione inoltra la richiesta di risarcimento direttamente alla propria compagnia assicurativa, la quale si andrà a rivalere su quella del responsabile. L’azione diretta, tuttavia, secondo la Corte Costituzionale (sent. n. 180/2009) non avrebbe carattere obbligatorio, ma soltanto facoltativo, quindi alternativo alla “vecchia” procedura che, comunque, rimane applicabile in tutti gli altri casi (lesioni personali “gravi”, coinvolti più di due veicoli oppure un veicolo immatricolato all’estero), nei quali il danneggiato deve fare richiesta di risarcimento all’assicurazione del veicolo responsabile.
Per quanto riguarda le lesioni fisiche, è necessario provarne l’entità al fine di permetterne una quantificazione in termini economici, allegando tutta la documentazione medica che si ha a disposizione (referti di pronto soccorso, cartelle cliniche, ricette mediche, scontrini della farmacia e quant’altro).
Infine, in caso di danni fisici ai passeggeri, questi devono presentare richiesta di risarcimento all’assicurazione del veicolo su cui viaggiavano, indipendentemente dall’accertamento della responsabilità dei conducenti.
Una volta ricevuta la domanda risarcitoria, l’assicurazione deve fare la propria offerta di risarcimento entro precisi termini (90 giorni per le lesioni fisiche e 60 giorni per i danni materiali che diventano 30 se i conducenti hanno compilato e firmato la constatazione amichevole).
Purtroppo, è un dato di fatto ormai che le assicurazioni tendono a “risarcire il meno possibile”. Non è raro che vengano inviati assegni di importi decisamente irrisori o comunque nettamente inferiori al dovuto. In questi casi, il danneggiato, prima di provvedere all’incasso, dovrebbe comunicare all’assicurazione l’accettazione dell’importo a titolo di anticipo, sollecitando nel contempo il pagamento della rimanente somma ancora dovuta.
Avv. Valeria Gritti
Casa del Consumatore
Sul sito della Casa del Consumatore sono a disposizione degli associati i modelli di richiesta di risarcimento (diretto e non) dei danni materiali e personali da sinistro stradale, oltre alla “Guida ai reclami” predisposta dall’Isvap contenente due facsimili di reclamo da presentare (all’impresa e/o all’istituto) qualora vengano riscontrate irregolarità nelle procedure liquidative poste in essere dalle compagnie (es. mancato rispetto dei termini, risarcimenti inadeguati, mancata assistenza e comportamenti scorretti in genere).