Valigia smarrita o danneggiata

Che fare quando il passeggero giunge a destinazione, ma la sua valigia no…

Capita sempre più frequentemente, purtroppo, che all’arrivo in aeroporto si rimanga per un po’ a fissare il nastro trasportatore che continua a girare ormai a vuoto, per poi realizzare che la nostra valigia è stata smarrita.
In questi casi, la prima cosa da fare è recarsi immediatamente presso l’ufficio oggetti smarriti (lost & found) dell’aeroporto di arrivo per fare la denuncia di smarrimento, compilando l’apposito modulo denominato PIR (property irregularity report), affinchè vengano avviate le operazioni di ricerca del bagaglio. Sarà poi opportuno avvisare la compagnia aerea con cui si è viaggiato la quale, se previsto, potrebbe anche fornire un kit di prima necessità o comunque assicurare un rimborso spese per i beni di prima necessità.


Per avere informazioni sullo stato delle ricerche del bagaglio, è possibile collegarsi al sito internet dell’aeroporto o della compagnia (se utilizza il sistema di tracciamento internazionale) ed inserire il codice “World Tracer” indicato nel PIR.

Trascorsi inutilmente 21 giorni, il bagaglio verrà considerato definitivamente smarrito. Si potrà allora avviare la pratica di risarcimento inviando con raccomandata a/r una lettera di denuncia all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea, contenente la lista dettagliata del contenuto, nonchè copia della documentazione necessaria (codice di prenotazione del voto, biglietto aereo, PIR, talloncino di identificazione bagaglio, scontrini e ricevute fiscali relativi agli acquisti di prima necessità).

Stessi passaggi vanno seguiti in caso di ritrovamento dopo parecchi giorni oppure di danneggiamento, tenendo presente, però, che in questo secondo caso, la denuncia alla compagnia deve essere fatta entro sette giorni dall’apertura del PIR.

Per quanto riguarda l’entità del risarcimento per distruzione, perdita, deterioramento o ritardata consegna del bagaglio, bisogna fare una distinzione a seconda che la compagnia aerea con cui si è viaggiato aderisca o meno alla Convenzione di Montreal del 1999 per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale.

Nel primo caso (la lista dei Paesi che aderiscono è facilmente rintracciabile anche su internet) la responsabilità del vettore è limitata alla somma di 100 DSP (diritti speciali di prelievo), corrispondenti a circa 1.167,00 euro, comprensivi di danni sia materiali che morali (lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ce con una sentenza del 6 maggio 2010 nel procedimento C 63/09).

Nel secondo caso la Convenzione di Varsavia del 1929 prevede un risarcimento di 17 DSP (circa 19 euro) al kg per i bagagli registrati ed una cifra forfettaria di 400 euro per quelli non registrati.

Tali “soglie” possono comunque essere superate, qualora il passeggero, al momento del check-in, abbia effettuato la c.d. “dichiarazione di maggior valore” che consente di aumentare la somma da risarcire dietro pagamento di un’apposita tariffa aggiuntiva.

In ogni caso, visti tali limiti di responsabilità, è sempre consigliabile inserire nel bagaglio a mano e custodire personalmente articoli di valore, documenti importanti, contanti, carte di pagamento, medicinali, oggetti fragili e deperibili (es. fotocamera, cellulare, lettore mp3, gioielli, ecc.).

Sul sito della Casa del Consumatore è a disposizione degli associati il modello di lettera di denuncia alla compagnia aerea per la richiesta di risarcimento.