Le bollette della luce e del gas devono essere emesse dal venditore entro 45 giorni dall’ultimo giorno di consumo addebitato (salvo termine diverso previsto dai venditori sul mercato libero).
Se questo termine non viene rispettato e la bolletta arriva in ritardo il consumatore ha diritto a ricevere un indennizzo.
Si tratta di un indennizzo automatico, stabilito dall’Autorità, che il consumatore ha diritto a ricevere e che si vedrà accreditare automaticamente nella prima bolletta utile. Purtroppo però, questo automatismo (chissà come mai) non sempre funziona e, proprio per questo motivo, è importante che ciascuno di noi conosca i propri diritti.
Fortunatamente gli obblighi non sono sempre e solo per i consumatori, ma anche per i fornitori di energia elettrica e gas che, quando non rispettano i termini stabiliti nell’emissione delle bollette, sono obbligati ad indennizzare il cliente.
Scopri quando hai diritto a ricevere l’indennizzo
Ecco gli indennizzi automatici dovuti nei casi di emissione tardiva di bollette:
- ritardo fino a dieci giorni solari, l’indennizzo automatico è di euro 6,00 con una maggiorazione di euro 2,00 ogni cinque giorni di ulteriore ritardo, fino ad un massimo di euro 20,00 per ritardi fino a quarantacinque giorni;
- ritardo compreso tra quarantasei e novanta giorni solari, l’indennizzo è di euro 40,00;
- ritardo oltre novanta giorni solari, l’indennizzo è di euro 60,00.
Invece, le bollette di chiusura devono essere recapitate al cliente entro sei settimane dal giorno della cessazione della fornitura. Per rispettare tale termine, la fattura deve essere emessa dal venditore non oltre il secondo giorno solare precedente la scadenza delle sei settimane se si tratta di bolletta in formato elettronico e non oltre l’ottavo giorno solare precedente tale scadenza in tutti gli altri casi.
Se l’emissione della fattura di chiusura avviene con un ritardo fino a dieci giorni solari, l’indennizzo automatico è di euro 4,00 con una maggiorazione di euro 2,00 ogni dieci giorni di ulteriore ritardo, fino ad un massimo di euro 22,00 per ritardi pari o superiori a novanta giorni;
Ricordiamo che i giorni solari sono quelli effettivi, inclusi i giorni festivi, e che gli indennizzi automatici devono essere riconosciuti ed accreditati al cliente, nel caso di ritardo nell’emissione della bolletta ordinaria, nella prima fattura utile, invece nel caso di bolletta di chiusura, l’indennizzo deve essere accreditato direttamente nella medesima fattura.
Se non hai ricevuto gli indennizzi automatici che ti sono dovuti, rivolgiti e segnalalo agli sportelli energia promossi dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas della Casa del Consumatore:
- Milano: Via Bobbio, 6 dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:30 Tel. 02 76316809
- Genova: Salita S. Leonardo, 9/2 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 Tel. 010 2091060
- Roma: Largo del Nazareno, 8/11 il lunedì dalle 10:00 alle 18:00, il mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 17:00 Tel. 06 86358326