Pochi lo sanno, ma la separazione consensuale tra coniugi si può fare anche da soli, senza l’intervento di un avvocato.
In seguito alle recenti riforme è ancora più facile e veloce separarsi consensualmente: quando la coppia vuole separarsi in fretta perché ha trovato un accordo sulle questioni più importanti della vita coniugale, può depositare un ricorso in Tribunale o presentare una dichiarazione di accordo di separazione in Comune.
L’accordo tra i coniugi è fondamentale perché altrimenti l’unica via per separarsi rimane quella giudiziale, cioè una vera e propria causa tra coniugi, ciascuno assistito da un avvocato, in cui è il giudice a decidere sugli aspetti su cui la coppia non trova accordo.
Quando scegliere il ricorso da depositare in Tribunale e quando l’accordo da presentare in Comune?
La procedura di separazione attraverso presentazione dell’accordo in Comune è sicuramente più snella e veloce ma si può fare solo in pochi casi:
– la coppia non deve avere figli minorenni o maggiorenni disabili o economicamente non autosufficienti;
– tra i coniugi non dovono sussistere questioni patrimoniali (es. assegnazione di casa coniugale, divisione di beni mobili…).
In tutti gli altri casi, è obbligatorio scegliere il ricorso da depositare in Tribunale.
Cosa fare per depositare il ricorso in Tribunale?
La coppia deve predisporre un ricorso congiunto, depositarlo in Tribunale e comparire davanti al Giudice che, verificato che effettivamente i coniugi permangano dell’idea di separarsi, omologa la separazione. Trascorsi tre anni da tale data i coniugi potranno richiedere il divorzio, ossia il definitivo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Per creare il ricorso non è necessario l’intervento di un avvocato. Se volete essere sicuri di inserire tutti i dati necessari, potete usare il modello guidato, realizzato dagli avvocati di dirittosemplice.it, firmarlo e depositarlo nel Tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi.
Il ricorso va firmato da entrambi i coniugi (in alcuni Tribunali viene richiesto che venga firmato in Tribunale, davanti al cancelliere, in altri è sufficiente che sia già firmato) e va depositato nella cancelleria della Sezione Famiglia (o, nei tribunali più piccoli, nella cancelleria del Presidente del Tribunale).
In seguito alle riforme di fine dicembre, è anche possibile farsi assistere da un avvocato nella procedura di separazione, se non ci sono figli minori o maggiorenni disabili o economicamente non autosufficienti. Se vuoi usufruire di questa possibilità, clicca qui.
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