Nel quadro delle iniziative di miglioramento della sanità pubblica e privata assumono particolare rilevanza i sondaggi (es. questionari cartacei, online o telefonici) per verificare la customer satisfaction degli assistiti, cioè per verificare come viene percepita dagli utenti la qualità dei servizi sanitari offerti.
La partecipazione ai sondaggi è facoltativa, tuttavia è necessaria la collaborazione e disponibilità di tutti i pazienti interpellati per raggiungere lo scopo di migliorare e modellare i servizi sui loro bisogni e aspettative.
Le rilevazioni dovrebbero riguardare esclusivamente i fattori qualitativi dei servizi sanitari, in particolare gli aspetti relativi ai tempi del servizio, alla semplicità delle procedure, alle informazioni ricevute sul trattamento sanitario erogato, all’orientamento e all’accoglienza, al comfort della struttura, alle relazioni sociali e umane.
Tuttavia, può capitare che i questionari contengano alcune domande volte ad acquisire informazioni indicatrici di particolari condizioni di salute dell’interessato, come la denominazione del reparto, il tipo di prestazione fruita (es. ricovero, intervento chirurgico, esami diagnostici, vaccinazione) oppure la specialità medica cui afferisce la prestazione (es. cardiologia, neurologia, ginecologia, ostetricia, ecc.) o ancora l’eventuale fornitura di particolari ausili (es. protesi, cateteri, plantari, ecc.). Si tratta di informazioni rivelatrici dello stato di salute degli utenti che costituiscono veri e propri dati sensibili meritevoli di particolare protezione e tutela, il cui trattamento è consentito soltanto se strettamente indispensabile al conseguimento degli obiettivi dell’indagine.
A tal proposito il Garante della Privacy ha predisposto apposite Linee guida (pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2011) cui devono attenersi tutti gli organismi sanitari che svolgono indagini sulla customer satisfacion.
Eccone alcune. Continua a leggere