A partire dal 20 marzo 2011, le persone che si ritengono lese nei loro diritti non possono più, in alcune materie, rivolgersi direttamente al giudice per ottenere giustizia. Infatti, chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di diritti reali (ad esempio proprietà o servitù di passaggio), divisione (di un bene in comunione), successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, responsabilità medica, diffamazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione.
Si tratta della mediazione obbligatoria che non piace agli avvocati che sostengono, non senza ragione, che tale istituto impedisca il libero accesso del cittadino alla giustizia e quindi sia uno strumento incostituzionale. Del resto, se l’attivazione della mediazione obbligatoria non porterà ad un accordo tra le parti, il cittadino che ritiene di avere subito un’ingiustizia sarà tenuto a pagare due volte: la prima volta dovrà pagare il mediatore, nonostante il mancato accordo, e successivamente dovrà corrispondere il contributo unificato per rivolgersi al tribunale per ottenere giustizia. Ecco perché gli avvocati parlano, a proposito della mediazione obbligatoria, di ostacolo al cittadino per l’accesso alla giustizia; la vittima di un’ingiustizia non può quindi esercitare direttamente i propri diritti come invece è sancito dall’articolo 24 della Costituzione. Continua a leggere