Il Ministero dell’Interno ha fatto luce su una questione molto dibattuta, una trappola in cui erano cascati in parecchi. Il proprietario del veicolo che propone ricorso contro una multa, è ugualmente obbligato a comunicare gli estremi del conducente oppure può attendere l’esito del ricorso?
L’interpretazione prevalente era in senso affermativo. Si riteneva cioè che in caso di omessa comunicazione (nei sessanta giorni dalla notifica del verbale) dei dati del conducente, il proprietario fosse soggetto all’ulteriore sanzione dell’omessa comunicazione (ben 263 euro…), e ciò anche se nel frattempo il proprietario aveva fatto ricorso contro il verbale notificatogli.
Il Ministero dell’Interno ha invece finalmente riconosciuto che, in caso di proposizione del ricorso (al Giudice di Pace o al Prefetto), il proprietario del mezzo non è tenuto a comunicare agli organi di polizia gli estremi del conducente. Se peraltro nel ricorso si fa menzione dei dati del conducente, ciò varrà anche a fini di comunicazione dei dati agli organi di polizia, senza ulteriori oneri.
Solo in caso di rigetto del ricorso, scatterà nuovamente l’obbligo di comunicazione, ma solo a seguito di una nuova richiesta da parte dell’organo di polizia, con nuovo decorso di sessanta giorni per la comunicazione.