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Equitalia: non tutte le cartelle si possono rottamare. Ecco quelle sanabili.

Della rottamazione delle cartelle esattoriali ne abbiamo già parlato in un recente articolo: consiste nella possibilità per i contribuenti di pagare in un’unica soluzione, entro il prossimo 28 febbraio, le cartelle Equitalia a proprio carico, senza interessi di mora e/o di ritardata iscrizione a ruolo.

Insomma, una buona opportunità per togliersi il peso delle cartelle a carico (con il relativo rischio di fermo amministrativo del mezzo ed altre attività esecutive), risparmiando qualcosa.

Attenzione, però: non tutti gli addebiti sono “rottamabili”.
Innanzitutto deve trattarsi di importi iscritti a ruolo entro il 31 ottobre 2013.
Inoltre, con un comunicato stampa di pochi giorni fa Equitalia ha reso noto che “rientrano nell’agevolazione, per esempio, le entrate erariali come l’Irpef e l’Iva e, limitatamente agli interessi di mora, anche le entrate non erariali come il bollo dell’auto e le multe per violazione al codice della strada elevate da Comuni e Prefetture”.
In generale, possono essere rottamate tutte le cartelle relative a sanzioni e tributi dovuti ad:
Agenzie Fiscali come l’Agenzia delle Entrate, quella del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli;
Uffici Statali come i Ministeri, le Prefetture e le Commissioni Tributarie;
Enti Locali come i Comuni, le Province e le Regioni.

Sono, invece, escluse dalla rottamazione le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i contributi dovuti agli enti previdenziali (INPS ed INAIL), i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento di enti diversi (es. Camere di Commercio).

Chi avesse già chiesto ed ottenuto la rateizzazione del proprio debito, può chiedere di estinguerlo tutto in un’unica soluzione (senza interessi ovviamente), anche se ha già cominciato a pagare le rate.

Prima di pagare verificare
Il consiglio della Casa del Consumatore è questo: prima di pagare le cartelle, verifica bene se le somme che ti richiede Equitalia sono effettivamente da pagare.
Se tali somme fossero già state pagate, si fossero prescritte, fossero state sgravate/annullate dagli enti, addebitate in maniera illegittima o comunque non fossero dovute, sarà necessario contestare i relativi addebiti presentando un’istanza in autotutela oppure facendo ricorso davanti al Giudice.

Ti ricordiamo che qui puoi richiedere una verifica gratuita delle tue cartelle esattoriali: gli esperti di Diritto Semplice ti consiglieranno al meglio e potrai anche chiedere di essere assistito nella contestazione degli addebiti ad Equitalia ed ai vari enti.

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