Quando “portare le corna” diventa insopportabile ed è impossibile proseguire la convivenza, è possibile rivolgersi al Giudice e chiedere una separazione giudiziale con addebito. Il presupposto della pronuncia con addebito è che l’infedeltà sia stata la causa e non la conseguenza della crisi matrimoniale. Le conseguenze giuridiche per il coniuge a carico del quale viene presa tale pronuncia sono: l’esclusione del diritto al mantenimento, nonchè la perdita della qualità di erede riservatario e di erede legittimo.
Ma a prescindere dalla separazione giudiziale, anche quando i coniugi abbiano optato per una separazione consensuale, se il tradimento è stato particolarmente plateale ed offensivo della dignità e dell’onore del coniuge fedele, questo può chiedere il risarcimento dei relativi danni. Questo è il principio che ha stabilito una settimana fa la Corte di Cassazione.
I doveri che derivano dal matrimonio, infatti, non sono di carattere esclusivamente morale, ma hanno anche natura giuridica. Di conseguenza, quando la loro violazione comporta la lesione di diritti costituzionalmente protetti (salute, dignità, onore), magari perchè l’infedeltà è particolarmente plateale o comunque “trasmoda” in comportamenti offensivi e irrispettosi, il coniuge “con le corna” può chiedere il risarcimento dei relativi danni morali.
Il caso a cui fa riferimento la sentenza della Cassazione non è poi così raro: una donna tradita dal marito in maniera plateale e per lei particolarmente frustante, stante la notorietà della relazione extraconiugale con una donna, anch’essa sposata. Da qui l’importanza della pronuncia che potrebbe aprire il varco ad una lunga serie di cause avviate da mogli e mariti traditi per “farla pagare” ai consorti chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da infedeltà coniugale.
Avv. Valeria Gritti
Casa del Consumatore – sede di Genova